Come comunicare la PEC al Registro Imprese

Informazioni sulla PEC
Tutte le imprese, sia individuali che collettive, hanno l'obbligo di:
- Munirsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC)
- Iscrivere il relativo indirizzo al Registro Imprese
- Mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata
(art. 16, D.L. 29/11/2088 n. 185, conv. L. 28/1/2009 n. 2; art. 5, D.L. 18/10/2012 n. 179, conv. L. 17/12/2012 n. 221)
Nel sito www.registroimprese.it è presente una sezione dedicata, dove reperire tutte le informazioni sulla normativa, sui gestori autorizzati al rilascio delle PEC e altro.
Inammissibilità di condivisione dell'indirizzo PEC
Con Direttiva del 27/4/2015 (3 Mb) il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, ha ribadito che l'iscrizione al Registro delle Imprese dell'indirizzo di PEC di un'impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva dell' impresa medesima, perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche. Non è pertanto possibile condividere uno stesso indirizzo PEC tra più imprese né effettuare domiciliazioni presso soggetti terzi.
Inammissibilità PEC del cittadino
Si ricorda anche che la cosiddetta "PEC al Cittadino" (CEC-PAC), con dominio @postacertificata.gov.it, NON può essere iscritta nel Registro Imprese (nota n. 5527 del 26.7.2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale).
Strumenti per la comunicazione della PEC al Registro Imprese
Per comunicare l'indirizzo PEC al Registro Imprese è necessario procedere alla trasmissione di una pratica telematica mediante una delle seguenti opzioni:
- Pratica semplice
Si tratta di una procedura semplificata on-line ad uso esclusivo del titolare/legale rappresentante dell'impresa, munito del dispositivo di firma digitale, accessibile dal sito www.registroimprese.it
- Pratica tradizionale
Predisposta e trasmessa mediante i canali tradizionali (ComunicaStarweb, ComunicaFedra e software compatibili). Nella compilazione della pratica è necessario compilare il solo campo relativo all'indirizzo di posta elettronica certificata.
ATTENZIONE: non è possibile comunicare la PEC mediante invio di messaggio di posta elettronica al Registro Imprese.
Costo della pratica
Qualsiasi sia lo strumento utilizzato per la comunicazione della PEC, l'adempimento è totalmente gratuito poiché esente da bolli, diritti di segreteria e tariffe di spedizione.
L'esenzione totale da costi si applica anche alle pratiche di modifica dell'indirizzo PEC precedentemente comunicato.
Istanza di cancellazione dal registro delle imprese da parte di imprese che non hanno comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificata
Con circolare n. 3712/C del 17 gennaio 2019 il Ministero dello sviluppo economico si è espresso in merito alle istanze di cancellazione dal Registro delle imprese da parte di imprese individuali e societarie che non hanno comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), indicando agli Uffici camerali la necessità di procedere in ogni caso all’iscrizione delle istanze di cancellazione dal Registro delle imprese sia per le imprese individuali che per quelle societarie anche in carenza di tale indirizzo.
Con l’occasione, il Ministero afferma il principio che l’indirizzo di posta elettronica certificata deve accompagnare l’impresa sin dal momento della iscrizione nel Registro delle imprese e deve permanere in stato di validità anche nei dodici mesi successivi alla cancellazione dell’impresa stessa dal predetto Registro per esigenze inerenti l’eventuale notifica di atti.
Tale ultima indicazione è stata evidenziata anche dalla Corte di Cassazione con Ordinanze n. 16365/2018 e n. 30532/2018.