Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese sono tenute al pagamento del Diritto Annuale anche per un solo giorno di iscrizione nel corso dell'anno solare.
La misura del diritto è stabilita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il Diritto Annuale è un tributo - previsto dalla legge - che la Camera di Commercio impiega per poter svolgere il suo compito principale, e cioè la promozione ed il sostegno dell'economia provinciale.
La regolarità del pagamento del diritto annuale consente di beneficiare di una serie di servizi, quali ad esempio il rilascio gratuito del primo dispositivo di firma digitale "smart card" per il legale rappresentate/titolare. Essere in regola con il diritto annuale è un requisito per accedere ai bandi per contributi, alle gare di appalto o agli affidamenti. L’avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento, per il rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese
La Camera di Commercio di Treviso – Belluno con Determina del Presidente n. 1 del 23.01.2023 ha stabilito di esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale di cui alla Legge di Bilancio 2023 art. 1 commi 227 e 228.
Con SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CNS (carta nazionale dei servizi) puoi connetterti a impresa.italia.it, servizio delle Camere di Commercio, e accedere gratuitamente a tutti i documenti ufficiali della tua impresa, come la visura, anche in inglese, gli atti ed i bilanci presenti nel Registro Imprese, il fascicolo informatico della tua azienda, le pratiche presentate agli Sportelli Unici delle Attività Produttive, lo stato dei pagamenti del Diritto Annuale e tanto altro.
Con nota Protocollo nr. 339674 del 11/11/2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2023.
Consulta la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 11/11/2022
La normativa stabilisce che il diritto annuale sia versato, in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Quindi il termine ordinario di versamento è fissato al:
in alternativa è possibile il versamento entro 30 giorni dalla scadenza con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (in questo caso si applica l’arrotondamento al centesimo di euro).
Dal momento che nel 2023 il 30 luglio cade di domenica il termine risulta essere:
Nel caso di variazioni normative che differiscano i termini di versamento ne verrà data immediata comunicazione in questo sito istituzionale.
Per le società di capitali con esercizio che coincide con l’anno solare la scadenza, è il 30 giugno 2023 (ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta - art. 17, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificato dall’art. 7-quater, comma 19, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225). Qualora tali società approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, sono tenute a versare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque, entro il 31 luglio 2023 (il 3 luglio 2023 cade di domenica con maggiorazione del versamento dello 0,40%. Anche per le società di capitali vale quanto detto sopra in merito al differimento dei termini di versamento.
Per le società di capitali con esercizio che non coincide con l’anno solare:
I criteri per il calcolo del diritto annuale 2023 per la Camera di commercio di Treviso - Belluno sono calcolati come stabilito con il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 e tengono conto della riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21 aprile 2011.
Per le imprese che versano in misura fissa gli importi sono i seguenti rispettivamente per la sede ed ogni unità locale:
Tipologia | Sede | per ogni UL |
---|---|---|
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA |
||
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 44,00 | € 9,00 (*) |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | € 100,00 | € 20,00 |
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA | ||
Società semplici non agricole | € 100,00 | € 20,00 |
Società semplici agricole | € 50,00 | € 10,00 |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 | € 100,00 | € 20,00 |
Soggetti iscritti al REA | € 15,00 | - |
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO |
||
Per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 55,00 |
(*) L'importo dovuto per unità locale è di € 8,80 arrotondato ad € 9,00; nel caso di iscrizione della sede e di una o più unità locali l'arrotondamento all'unità di euro deve avvenire al termine del calcolo
Si rende necessario evidenziare che le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto , mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota ministeriale n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2022 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).
Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote (immutate dal 2014) da utilizzare per i calcoli:
Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale) |
ALIQUOTE | |
---|---|---|
da euro | a euro | |
0 | 100.000,00 | € 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 |
0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 |
0,001% |
Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
Si evidenzia, inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che l’importo massimo da versare non potrà essere superiore a € 20.000,00.
Per le società di persone, società di capitali, società cooperative e consorzi gli importi da versare devono essere calcolati sulla base del fatturato dichiarato ai fini IRAP (dichiarazione IRAP 2022) relativamente alla competenza 2022. Se il fatturato risulta inferiore od uguale ad € 100.000,00 il diritto da versare è pari ad € 100,00 per la sede ed € 20,00 per ogni unità locale, gli stessi importi sono validi anche per la prima iscrizione.
Per quanto attiene alle nuove iscrizioni si riassumono di seguito gli importi da versare:
Tipologia impresa / soggetto |
diritto dovuto per la Sede € |
diritto dovuto per unità locale € |
---|---|---|
Imprese individuali (sezione speciale) | 44,00 | 9,00 (*) |
Soggetti / Enti iscritti esclusivamente al R.E.A. (associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc.) |
15,00 | - |
Società Semplici Agricole
|
50,00 | 10,00 |
Società Semplici | 100,00 | 20,00 |
Società tra Avvocati | 100,00 | 20,00 |
Unità locali di imprese con sede all’estero | - | 55,00 |
(*) l'importo dovuto per unità locale è di € 8,80 arrotondato ad € 9,00; nel caso di iscrizione della sede e di una o più unità locali l'arrotondamento all'unità di euro deve avvenire al termine del calcolo
Tipologia impresa / soggetto |
diritto dovuto per la Sede € |
diritto dovuto per unità locale € |
---|---|---|
Imprese individuali (sezione ordinaria) | 100,00 | 20,00 |
Società di persone (S.n.c., S.a.s.) |
||
Società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.)
|
||
Società cooperative | ||
Consorzi | ||
Sede secondaria società estere | 55,00 | - |
La risoluzione 93/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le società agricole dovranno presentare la dichiarazione IRAP, pur essendo esenti dall'imposta, per consentire la verifica del contributo camerale. Ne consegue che le società agricole di persone e di capitali devono comunque compilare la dichiarazione, scomponendo al suo interno l'attività agricola rientrante nel reddito agrario e quella esclusa. Gli unici soggetti che svolgano attività agricola esonerati dalla dichiarazione sono soltanto le persone fisiche e le società semplici in quanto il diritto camerale in questi casi è stabilito in misura fissa.
Se non hai versato il Diritto Annuale entro la scadenza prevista, o se hai fatto errori formali nella compilazione del modello F24:
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L'utilizzo di crediti tributari erariali in compensazione di somme iscritte a ruolo dalla Camera di Commercio per omesso / incompleto / tardato versamento del diritto annuale NON è ammesso.
L'art. 31 co. 1 del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30.07.2010, n. 122 prevede esclusivamente la compensazione tra imposte erariali, NON è quindi possibile l'utilizzo del mod. F24 accise (codice tributo RUOL) al fine di compensare crediti tributari erariali con cartelle di pagamento emesse dalle Camere di Commercio.
Dal 10/12/2022 l’Agenzia Entrate - Riscossione sta provvedendo a notificare cartelle di pagamento alle imprese sanzionate per omesso, incompleto o tardato versamento del diritto annuale per l'annualità 2019. Sarà possibile presentare memorie difensive per ottenere l'annullamento totale o parziale della cartella con lettera / fax / e-mail / PEC indirizzata all'Ufficio Diritto Annuale. L'ufficio, per semplicità, ha predisposto un modello di memoria difensiva. L'istanza in carta semplice, cui dovrà essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà contenere un'esposizione sintetica dei fatti corredata da idonea ed oggettiva documentazione atta a comprovare i presupposti sulla base dei quali si chiede l'annullamento totale o parziale della cartella di pagamento.
Si ricorda che la presentazione alla Camera di Commercio di memorie difensive non interrompe né sospende i termini per la presentazione del ricorso alla competente Commissione Tributaria provinciale.
Per ulteriori informazioni rivolgiti all'Ufficio Diritto Annuale.
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