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Diritto Annuale

 

Informazioni generali

Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese sono tenute al pagamento del Diritto Annuale anche per un solo giorno di iscrizione nel corso dell'anno solare.
La misura del diritto è stabilita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Diritto Annuale è un tributo - previsto dalla legge - che la Camera di Commercio impiega per poter svolgere il suo compito principale, e cioè la promozione ed il sostegno dell'economia provinciale.

La regolarità del pagamento del diritto annuale consente di beneficiare di una serie di servizi, quali ad esempio il rilascio gratuito del primo dispositivo di firma digitale "smart card" per il legale rappresentate/titolare. Essere in regola con il diritto annuale è un requisito per accedere ai bandi per contributi, alle gare di appalto o agli affidamenti. L’avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento, per il rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese.

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Cassetto digitale dell'imprenditore

impresa italia

Con SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CNS (carta nazionale dei servizi) puoi connetterti a impresa.italia.it, servizio delle Camere di Commercio, e accedere gratuitamente a tutti i documenti ufficiali della tua impresa, come la visura, anche in inglese, gli atti ed i bilanci presenti nel Registro Imprese, il fascicolo informatico della tua azienda, le pratiche presentate agli Sportelli Unici delle Attività Produttive, lo stato dei pagamenti del Diritto Annuale e tanto altro.

Può utilizzare anche l'App Impresa Italia disponibile sullo store di Apple, Android e Huawei.

In Impresa Italia troverà:

  • la funzione Paga Ora per procedere direttamente al pagamento, in totale sicurezza;
  • l’Avviso pagoPa con l’esatta indicazione dell’importo da versare;
  • lo storico dei suoi pagamenti.

Se l’importo per la sua impresa non è predeterminabile, potrà comunque calcolare quanto dovuto con la funzione Calcola e Paga.

Ricordiamo che l’accesso all’App Impresa Italia o, in alternativa, al sito impresa.italia.it, è consentito al legale rappresentante o al titolare dell’impresa tramite la propria identità digitale (SPID, CIE/CNS).

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Diritto Annuo 2025

Con nota n. 0127214 del 18/12/2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato le misure per il 2025 che restano invariate rispetto al 2024.

Termini di versamento

La normativa stabilisce che il diritto annuale sia versato, in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Quindi il termine ordinario di versamento è fissato al:

  • 30 giugno 2025

in alternativa è possibile il versamento entro 30 giorni dalla scadenza con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (in questo caso si applica l’arrotondamento al centesimo di euro).

Dal momento che nel 2023 il 30 luglio cade di domenica il termine risulta essere:

  • 30 luglio 2025 (con maggiorazione 0,40%)

Nel caso di variazioni normative che differiscano i termini di versamento ne verrà data immediata comunicazione in questo sito istituzionale.

Termini di versamento per le società di capitali

Per le società di capitali con esercizio che coincide con l’anno solare la scadenza, è il 30 giugno 2025 (ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta - art. 17, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificato dall’art. 7-quater, comma 19, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225). Qualora tali società approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, sono tenute a versare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque, entro il 31 luglio 2025 (o il 30 agosto 2025 con maggiorazione del versamento dello 0,40%). Anche per le società di capitali vale quanto detto sopra in merito al differimento dei termini di versamento.

Per le società di capitali con esercizio che non coincide con l’anno solare:

  1. Il versamento è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
  2. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
  3. Se il bilancio non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio il versamento deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio. In ogni caso è possibile il versamento entro 30 giorni dalla scadenza con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo. L’anno da indicare sul modello F24 coincide con l’anno di cui si paga il primo acconto sulle imposte, e con l’anno che dà il nome al modello IRAP (modello IRAP 2024) utilizzato per effettuare il conteggio. Le società con esercizio non coincidente con l’anno solare hanno sempre una scadenza del diritto annuale posticipata rispetto alle altre.

Importi

Per le imprese che versano in misura fissa gli importi, già ricalcolati applicando riduzione del 50% e maggiorazione del 20% (riduzione complessiva del 40%), sono i seguenti, rispettivamente per la sede ed ogni unità locale:

 

 

 

Per le società di persone, società di capitali, società cooperative e consorzi gli importi da versare devono essere calcolati sulla base del fatturato dichiarato ai fini IRAP (dichiarazione IRAP 2025) relativamente alla competenza 2024.

Per quanto attiene alle nuove iscrizioni si riepilogano di seguito gli importi da versare (in via principale con addebito diretto su indicazione del richiedente, al momento di protocollazione della pratica telematica oppure con F24 entro 30 giorni dalla presentazione della pratica).

Sezione speciale

 

Tipologia impresa/soggetto Diritto dovuto per la sede Diritto dovuto per unità locale
Imprese individuali (sezione speciale) 53,00 (*) 11,00 (*)
Soggetti/Enti iscritti esclusivamente al R.E.A.
(associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc.)
18,00 -
Società Semplici Agricole 60,00 12,00
Società Semplici 120,00 24,00
Società tra avvocati 120,00 24,00
Unità locali di imprese con sede all'estero - 66,00

 

(*) L'importo dovuto per la sede è di € 52,80 arrotondato ad € 53,00; l'importo dovuto per ciascuna unità locale è di € 10,56 arrotondato ad € 11,00; nel caso di iscrizione della sede e di una o più unità locali l'arrotondamento all'unità di euro deve avvenire al termine del calcolo, per eccesso se uguale o superiore a 0,50 € per difetto se inferiore a 0,50.

 

Sezione ordinaria

 

Tipologia impresa/soggetto Diritto dovuto per la sede Diritto dovuto per unità locale
Imprese individuali (sezione ordinaria) 120,00 24,00
Società di persone (S.n.c., S.a.s.) 120,00 24,00
Società di capitali (S.r.l, S.p.a, S.a.p.a.) 120,00 24,00
Società cooperative 120,00 24,00
Consorzi 120,00 24,00
Sede secondaria società estere 66,00 -

 

Collegamento al sito dirittoannuale.camcom.it per il calcolo e il pagamento online del diritto annuale
Calcola il diritto annuale, puoi pagarlo anche online con pagoPA

 

Scarica l’App Impresa Italia disponibile sullo store di Apple, Android e Huawei.
Slides illustrative App Impresa Italia

 

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Rimborsi, compensazioni, ravvedimento operoso

Se non hai versato il Diritto Annuale entro la scadenza prevista, o se hai fatto errori formali nella compilazione del modello F24:

Rimborsi e compensazioni
Ravvedimento operoso

 

 

L'utilizzo di crediti tributari erariali in compensazione di somme iscritte a ruolo dalla Camera di Commercio per omesso / incompleto / tardato versamento del diritto annuale NON è ammesso.

L'art. 31 co. 1 del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30.07.2010, n. 122 prevede esclusivamente la compensazione tra imposte erariali, NON è quindi possibile l'utilizzo del mod. F24 accise (codice tributo RUOL) al fine di compensare crediti tributari erariali con cartelle di pagamento emesse dalle Camere di Commercio.

 

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Archivio Diritto Annuale anni precedenti

 

 

 

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Emissione cartelle di pagamento per l'annualità 2021

Dal 25/09/2024 l’Agenzia Entrate - Riscossione sta provvedendo a notificare cartelle di pagamento alle imprese sanzionate per omesso, incompleto o tardato versamento del diritto annuale per l'annualità 2021. Sarà possibile presentare memorie difensive per ottenere l'annullamento totale o parziale della cartella con lettera / e-mail /PEC indirizzata all'Ufficio Diritto Annuale. L'ufficio, per semplicità, ha predisposto un modello di memoria difensiva. L'istanza in carta semplice, cui dovrà essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà contenere un'esposizione sintetica dei fatti corredata da idonea ed oggettiva documentazione atta a comprovare i presupposti sulla base dei quali si chiede l'annullamento totale o parziale della cartella di pagamento.

Si ricorda che la presentazione alla Camera di Commercio di memorie difensive non interrompe né sospende i termini per la presentazione del ricorso alla competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado.

Per ulteriori informazioni rivolgiti all'Ufficio Diritto Annuale.

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Diritto Annuale

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Capo Ufficio: Chiara Comin