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Informazioni in vigore dal 27 marzo 2008

Per l'attività di impiantista sono necessari alcuni requisiti.

Requisiti soggettivi

  • maggiore età
  • cittadinanza italiana, o di uno dei paesi dell'Unione Europea, o di uno dei paesi aderenti all'EFTA. I cittadini svizzeri, pur non essendo assimilati ai cittadini comunitari, godono dello stesso trattamento poiché la Confederazione Svizzera ha sottoscritto con la Comunità Europea un accordo sulla libera circolazione delle persone il 21.06.1999 ratificato dall'Italia ed entrato in vigore dal 1.06.2002.
  • per i cittadini non comunitari: permesso di soggiorno
  • sede operativa nella provincia di Treviso o di Belluno

Per iscriverti all'Albo Imprese artigiane, sono necessarie alcune caratteristiche ulteriori.

Requisiti tecnico-professionali

I requisiti professionali devono essere posseduti da un preposto alla gestione tecnica appositamente nominato dall'impresa.

Il preposto alla gestione tecnica non può essere un professionista o un consulente esterno e svolge tale sua funzione per una sola impresa.

La qualifica di preposto alla gestione tecnica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

In generale, il preposto alla gestione tecnica può essere il titolare dell'impresa, un socio prestatore d'opera, un familiare o un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e che con l'impresa abbia un rapporto di immedesimazione. Non è consentita la nomina di un consulente esterno.

Per le imprese artigiane, il preposto alla gestione tecnica deve essere il titolare dell'impresa o un socio partecipante.

I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

  • a. diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta
  • a-bis. diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011
  • b. diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, con specializzazione relativa al settore delle attività di impiantista di cui all'articolo 1 del DM 37/2008 (401 Kb), presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
    Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie) è di un anno
  • c. titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
    Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie) è di due anni
  • d. prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 del D.M.37/2008

I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie) tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero

Per esercitare in Italia, coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero (sia in un paese UE che extra-UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le informazioni relative alla procedura di riconoscimento sono disponibili nella pagina dedicata

Per l'elenco completo dei titoli di studio validi per svolgere l'attività di impiantista fare riferimento al servizio di supporto specialistico SARI.

Note

Per lavoro continuativo (lettera b) si intende un periodo di tempo senza nessuna interruzione.

Per consecutivo (lettera c) invece, s'intende un periodo svolto in forma anche interrotta e, in ogni caso, presso varie aziende del medesimo settore.

La lettera d) prevede la prestazione lavorativa in qualità di operaio specializzato per un periodo non inferiore a 3 anni.
Per detto periodo non è prevista la continuità né la consecutività.

 

Esempi

  1. Idraulico assunto dal 02/2004 al 05/2006 presso impresa idraulica; poi dal 07/2006 al 06/2008 c/o altra impresa idraulica: esiste consecutività
  2. Idraulico assunto dal 06/2003 al 06/2006 presso impresa idraulica; poi dal 11/2006 al 02/2007 da altra impresa del settore elettrico; successivamente, dal 03/2007 al 03/2008 presso impresa idraulica. Non c'è consecutività, poiché il periodo e stato "interrotto" con assunzione presso altra impresa non del settore specifico

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