Aggiornate al 28/04/2025
Il Bando è rivolto a tutte le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (MPMI) aventi sede legale o la/le eventuale/i unità locale/i nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Treviso-Belluno (rif. art. 5, comma 1 del Bando).
Sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE 651/2014, la categoria delle “microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese” è costituita da aziende con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro.
Si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste un rapporto di collegamento, ovvero quando sussiste almeno una delle relazioni seguenti:
Le relazioni suindicate possono essere anche indirette, nel senso che le imprese fra le quali intercorre una di dette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Nel caso in cui un rapporto di questo tipo si crei tramite la proprietà di uno o più individui (che agiscono congiuntamente), le imprese coinvolte sono considerate collegate se operano sullo stesso mercato o su mercati contigui.
Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad € 1.300.000,00
(rif. art. 4, comma 1 del Bando).
L’intensità del contributo è pari al 50% della spesa sostenuta ed effettivamente ammissibile, al netto di IVA e di altre imposte e tasse (rif. art. 4, comma 1 del Bando).
Fermo restando l'importo del contributo massimo e dell'investimento minimo, potrà essere riconosciuto un punteggio premiale consistente nell'incremento dell'intensità dell'aiuto per ciascuna delle seguenti casistiche:
Le due premialità, a condizione che entrambe le casistiche risultino possedute sia al momento della presentazione della domanda che a quello della liquidazione del contributo, sono tra loro cumulabili.
Sta in capo all'impresa la responsabilità di richiedere il contributo comprensivo della premialità spettante (art 4 comma 2 del Bando).
Il bando finanzia:
N.B: Eventuali costi per canoni periodici per l’utilizzo di beni immateriali (di cui all'allegato B della L.232/2016) rientrano nella misura 2 lett. a) e sono ammissibili solo se correlati all'acquisto di beni strumentali previsti dalla misura 1 e limitatamente alla quota del canone ricadente nel periodo di vigenza del Bando e, comunque, non oltre la data di presentazione della domanda di contributo (rif. art. 7, comma 4 del Bando).
L'acquisto di un bene immateriale di cui all’allegato B della L.232/2016, non necessariamente deve essere collegato all'acquisto di un bene strumentale materiale (allegato A).
Tuttavia, deve essere rispettato il requisito dell’interconnessione, ovvero il bene deve essere in grado di scambiare dati in maniera bi-direzionale con sistemi interni e/o esterni all'azienda.
Ad esempio: l'impresa può acquistare un software per la gestione e il coordinamento della produzione, che si interfaccia a macchine già in uso presso lo stabilimento, andando ad innovare le modalità di gestione del comparto produttivo.
Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio è necessario e sufficiente che:
No, all’atto di presentazione della domanda l’intervento per il quale viene richiesto il contributo deve essere stato completamente realizzato: il bene strumentale deve, quindi, essere stato acquistato ed interamente pagato, installato, inserito operativamente nella catena produttiva ed interconnesso ad internet od alla rete aziendale (rif. art. 7, comma 6 del Bando).
Qualora il medesimo investimento riguardi più unità locali o sedi operative localizzate anche al di fuori della circoscrizione territoriale camerale di riferimento, il contributo sarà calcolato proporzionalmente al numero di sedi o unità locali interessate dall’intervento presenti nella circoscrizione della C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno (rif. art. 5, comma1 del Bando).
Le tipologie di software sopra citate non possiedono le caratteristiche previste dalla normativa del Piano Nazionale Impresa 4.0.
A riguardo, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico si esprimono chiaramente con la Circolare 4/E del 30/03/2017, la quale afferma: “Si vuole segnalare che i software relativi alla gestione di impresa in senso lato (ad es. amministrazione, contabilità, controllo e finanza, gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore/rice, gestione dell’offerta, della fatturazione, gestione documentale, project management, analisi dei processi organizzativi o di business, ecc.) non sono oggetto della agevolazione. Pertanto un Customer Relationship Management (CRM), un configuratore di prodotto finalizzato alla vendita e non alla progettazione, un tool di Document Manager, Enterprise Performance Management e Business Process Management sono da ritenersi esclusi dal beneficio del super ammortamento.” (Pag.99 della Circolare 4/E).
Ciò premesso, la presente edizione del Bando prevede che detti software relativi alla gestione di impresa in senso lato possano rientrare nella spesa ammissibile a condizione che siano collegati ed acquistati nell’ambito del progetto di efficientamento energetico aziendale, ovvero contestualmente ai software, ai sistemi, alle piattaforme o alle applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (rif. art. 2, comma 1 del Bando).
No.
L'ambito di intervento del Bando riguarda esclusivamente l'implementazione delle tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, tra le quali non rientra la realizzazione o il miglioramento di siti web e portali e-commerce.
Si, sono ammissibili eventuali costi per canoni periodici per l’utilizzo di beni immateriali (di cui all'allegato B della L.232/2016) riconducibili al periodo dal 01.01.2025 alla data di presentazione della domanda. Tali spese rientrano nell'ambito della misura 2 lett. a) e sono, quindi, ammesse solo se correlate all'acquisto di beni strumentali previsti dalla Misura 1 (rif. art. 7, comma 4 del Bando).
Si, il Bando è a “fase unica”, ciò significa che non c'è una preliminare fase di ammissione e pertanto l'invio della domanda avviene a spese già sostenute e ad interventi conclusi, producendo direttamente copia delle fatture e degli altri documenti di spesa, debitamente quietanzati (rif. art. 8, comma 2, lettera c del Bando).
Le quattro tipologie di pagamento ammissibili sono:
Non sono in ogni caso ammissibili spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni e/o compensazione tra beneficiario e fornitore, spese documentate da note e ricevute non fiscalmente valide.
Per quietanza s’intende la copia del bonifico bancario da cui sia rilevabile:
Il codice CRO (Codice Riferimento Operazione) è un identificativo univoco associato a ogni bonifico bancario effettuato. È composto di 11 caratteri e viene utilizzato dalle banche per tracciare e identificare in modo preciso una specifica operazione di pagamento, sia che si tratti di un bonifico nazionale che internazionale.
Il TRN ID (Transaction Reference Number) è un codice utilizzato a livello internazionale che identifica l'avvenuta transazione elettronica; lunghezza e formato possono variare.
Nel caso di pagamento effettuato tramite ricevuta bancaria (RI.BA):
Nel caso in cui il pagamento riguardi più operazioni (addebito cumulativo), è necessario inviare l'intera disposizione di pagamento, che includa tutte le RI.BA. pagate e che corrisponda all'uscita evidenziata nell'estratto conto.
Nel caso di pagamento effettuato con carta di credito:
Nel caso di pagamento con assegno:
No.
Non sono ammissibili spese per l’acquisto di beni investimenti effettuati in leasing (rif. art 7, comma 2 del Bando).
Le richieste di contributo devono essere trasmesse, esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 09:00 del 21.05.2025 fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse stanziate e, comunque, entro e non oltre le ore 23:59 del 3.10.2025 (rif. art.8, comma 1 del Bando).
Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma camerale per la presentazione e gestione delle domande di partecipazione ai bandi di finanziamento Restart di InfoCamere.
Non sono ammesse altre modalità di trasmissione (rif. art. 8, comma 1).
Le modalità di presentazione sono descritte nella guida operativa predisposta da InfoCamere, disponibile nella sezione "Aiuto e contatti" della citata piattaforma.
Si, la mera trasmissione telematica può essere effettuata per il tramite di un terzo incaricato (senza necessità di procura/delega), ma tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa (rif. art. 8, comma 5 del Bando).
No.
Il presente Bando non prevede la possibilità di pre-compilare la domanda nel portale Restart, si potrà accedere alla procedura informatica per l’invio della pratica direttamente il 21.05.2025 alle 9:00.
L'icona del "lucchetto chiuso" non significa che la pratica sia inviata o immodificabile, bensì che le sezioni della richiesta sono compilate e definite ed è possibile generare il modello PDF per verificarne la correttezza.
Nell’eventualità si rilevi qualche errore, serve attivare in alto a destra la funzione "riapri", identificata dall’icona del lucchetto per sbloccare le sezioni della richiesta e modificarle.
Il file può essere firmato digitalmente anche dall’intermediario incaricato dall’azienda per la mera trasmissione telematica della richiesta di contributo.
Si evidenzia tuttavia, che tutta la documentazione da allegare alla pratica telematica deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente (rif. art. 8, comma 5 del Bando).
Si, tutti gli allegati della pratica possono essere raggruppati anche in un unico file (in formato .pdf) apponendo una sola firma digitale.
La dimensione massima complessiva del singolo allegato è pari a 100 Mb.
No.
Tutte le domande pervenute nella medesima giornata avranno la medesima priorità.
L’ammissione al Concorso e la contestuale liquidazione del contributo avverranno sino ad esaurimento dei fondi disponibili esclusivamente sulla base dell’ordine cronologico di spedizione delle domande, ferma restando l’ammissibilità degli interventi proposti e realizzati. A parità di data di trasmissione, l’ora/minuto di invio non determineranno alcuna precedenza nella graduatoria di ammissione a contributo (rif. art. 9, comma 3 del Bando).
Significa che ogni documento riguardante l’intervento realizzato (conferma del preventivo, ordini di acquisto, contratti, DDT e note di consegna - ove previsti, rapporti di intervento, fatture, di acconto o meno, e quietanze delle stesse) deve avere data successiva al 01.01.2025 (rif. art 7, comma 5 del Bando).
Il “Rating di legalità” consiste nell’attribuzione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni.
Il rating, che ha un range tra un minimo di una ‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’, viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle imprese, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
La certificazione in argomento è un riconoscimento che attesta l’effettiva implementazione di un sistema di gestione per la parità di genere da parte di un’organizzazione, in conformità con i requisiti stabiliti dalla prassi UNI/PdR 125:2022.
Questa certificazione ha lo scopo di favorire l’adozione di politiche per la parità di genere e per l’empowerment femminile a livello aziendale e quindi di migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di leadership e di armonizzazione dei tempi vita. Ai fini della certificazione, l’impresa deve presentare volontariamente un'apposita richiesta a un organismo di certificazione accreditato presso Accredia, che valuterà il grado di conformità dell’organizzazione a determinate aree di valutazione: cultura e strategia, governance, processi, human resources, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.
Non possono accedere al contributo e sono escluse d’ufficio dal Bando solamente le imprese che abbiano già ricevuto contributi nella precedente edizione dello stesso svoltasi nel 2024 e denominata “Bando di concorso per la concessione di contributi alle PMI a sostegno di interventi per la digitalizzazione I4.0" (rif. art. 5, comma 5 del Bando).
Si.
Gli aiuti previsti dal presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con aiuti in regime “De minimis”, nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto (rif. art 3, comma 5 del Bando).
Per poter applicare la cumulabilità, è necessario verificare che tale principio sia previsto nel regolamento di ogni forma agevolativa a cui si vuole attingere.
Nel caso specifico del "credito di imposta per investimenti in beni strumentali", la Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato specifica che "laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche".
Si.
Il Decreto attuativo relativo a credito di imposta Transizione 5.0, conferma che gli aiuti previsti dal presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con aiuti in regime “De minimis”, nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto (rif. Decreto-Legge n. 19/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2024 e art 3, comma 4 del Bando).
Per poter applicare la cumulabilità, è necessario verificare che tale principio sia previsto nel regolamento di ogni forma agevolativa a cui si vuole attingere.
Nella fattispecie, il credito d'imposta per investimenti in digitalizzazione e green economy è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del totale degli investimenti effettuati.
Ad ogni singolo richiedente verrà comunicato via PEC l’esito della domanda di contributo.
I medesimi esiti verranno, inoltre, pubblicati in appositi elenchi resi disponibili nel sito istituzionale.
Si.
All'art. 7, comma 2 del Bando è previsto che "Eventuali costi di installazione, montaggio e allacciamento sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del valore dei beni acquistati". In questa voce possono rientrare anche le attività di installazione e guida all'uso del software in azienda.
Il Bando finanzia l'acquisto di servizi di consulenza e/o formazione finalizzati alla razionalizzazione dell’uso dell’energia da parte delle imprese (rif. art. 2, comma 1 e 2 del Bando).
Più in particolare, rientrano tra i servizi di consulenza agevolabili:
Rientrano tra i servizi di formazione agevolabili:
L’impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti (rif. art. 6 comma 1, lett b)):
Ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41/2023, come modificato dalla Legge
n. 13/2023, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività roduttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP).
Il successivo comma 6 dispone che detto obbligo non si applica alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione; in tali casi, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.
Pertanto ai fini del presente Bando, l’impresa, ai fini della liquidazione del contributo, deve predisporre e trasmettere alla Camera di Commercio l’integrazione elettronica della/e fattura/e dei fornitori ritenute ammissibili, riportante il CUP che viene specificamente attribuito dalla Camera di commercio in sede di istruttoria per l’adozione del provvedimento.
L'impresa beneficiaria del contributo dovrà:
No.
Le imprese fornitrici di beni e/o servizi di consulenza oggetto del presente Bando non possono essere, allo stesso tempo, soggetti beneficiari dei contributi nell'ambito del Bando stesso.
Ai sensi del Regolamento (UE) “de minimis” n. 2023/2831, l’importo complessivo degli aiuti a un’impresa unica non deve superare € 300.000,00 nell’arco di tre anni solari.
Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18.12.2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/3118 del 10.12.2024, definisce che una impresa unica agricola possa ricevere aiuti in regime de minimis pari a € 50.000,00 nell'arco di tre anni.
Si.
È possibile ammettere l'acquisto di beni come sopra richiesto; nella fattispecie i beni/componenti della macchina (risultanti nelle fatture di acquisto) oggetto di contributo saranno quelli opportunamente descritti all'interno della perizia 4.0.
Si specifica, inoltre, che le spese per l'assemblaggio della macchina rientrano sempre nella misura 1 ed entro il limite del 10% del valore del bene, come indicato nell'art. 7, comma 2 del Bando.
No.
La domanda di contributo che richiede l'agevolazione per spese relative alla misura 2 lett. a) deve necessariamente contenere anche spese di cui alla misura 1.
In sostanza, non sono ammissibili domande di contributo sulla sola misura 2 lett. a).
L'intervento potrebbe essere ammissibile qualora vengano rispettate le seguenti indicazioni:
Per quanto riguarda l'upgrade del software, si specifica che ove il medesimo sia incluso nella versione software del fornitore la spesa può rientrare nella misura 1; qualora, invece, riguardi lo sviluppo dell'applicativo con implementazioni fatte tramite attività di consulenza, allora può rientrare nel campo della misura 2 lett. a).
No.
Le fatture di acconto (o altri documenti relativi all'intervento) con data antecedente al 1 Gennaio 2025, danno evidenza che il progetto è stato avviato prima dei termini previsti dal Bando e, di conseguenza, rendono non ammissibile l'intero acquisto del bene.
Le spese ammissibili a Bando riguardano solamente l'acquisto di moduli relativi alla gestione di produzione, logistica e manutenzione.
Ogni modulo deve essere specificatamente ricondotto ad una categoria dell'allegato B della L.232/2016, secondo le modalità descritte dal Bando all'art. 8, comma 2, lettera g del Bando.
Si.
Le licenze software non possono avere durata inferiore ai tre anni.
No.
Le attrezzature informatiche di base (es. server/switch/Pc) non rientrano negli allegati A e B della L.232/2016.
Tuttavia, si possono presentare spese per attrezzature informatiche di base ritenute strettamente necessarie al funzionamento e/o all'interconnessione di beni hardware/software presentati a progetto; questi ultimi devono rientrare negli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. e le spese sostenute per il loro acquisto devono raggiungere l’importo minimo ammissibile a Bando.
No.
Alla data di presentazione della domanda di contributo, le imprese beneficiarie devono essere in regola con il pagamento integrale del diritto annuale camerale nella misura dovuta fino all’annualità 2024, pena l’esclusione dall’accesso ai benefici di cui al presente Bando.
È ammessa esclusivamente la regolarizzazione dell’annualità 2025, entro la data di liquidazione del contributo.
No.
L'autodichiarazione del legale rappresentante o perizia tecnica giurata o attestato di conformità (rif. articolo 8, comma 2 del Bando) deve essere presentata per il bene 4.0 e dunque solamente nel caso di software, sistemi, piattaforme o applicazioni per il monitoraggio dei consumi energetici.
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