Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese sono tenute al pagamento del Diritto Annuale anche per un solo giorno di iscrizione nel corso dell'anno solare.
La misura del diritto è stabilita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il Diritto Annuale è un tributo - previsto dalla legge - che la Camera di Commercio impiega per poter svolgere il suo compito principale, e cioè la promozione ed il sostegno dell'economia provinciale.
La regolarità del pagamento del diritto annuale consente di beneficiare di una serie di servizi, quali ad esempio il rilascio gratuito del primo dispositivo di firma digitale "smart card" per il legale rappresentate/titolare. Essere in regola con il diritto annuale è un requisito per accedere ai bandi per contributi, alle gare di appalto o agli affidamenti. L’avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento, per il rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese.
Con SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CNS (carta nazionale dei servizi) puoi connetterti a impresa.italia.it, servizio delle Camere di Commercio, e accedere gratuitamente a tutti i documenti ufficiali della tua impresa, come la visura, anche in inglese, gli atti ed i bilanci presenti nel Registro Imprese, il fascicolo informatico della tua azienda, le pratiche presentate agli Sportelli Unici delle Attività Produttive, lo stato dei pagamenti del Diritto Annuale e tanto altro.
In data 17/04/2023 è entrato in vigore a seguito della pubblicazione sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il D.M. 23 febbraio 2023 con il quale il Ministro delle Imprese e del Made in Italy autorizza, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, per gli anni 2023, 2024 e 2025 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato A, l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali.
Per le imprese che abbiano provveduto al versamento del diritto annuale 2023 entro il 17 aprile 2023 (data di pubblicazione sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del D.M. 23 febbraio 2023) senza la maggiorazione del 20%, è possibile il versamento del conguaglio entro il termine di cui all'art. 17 co. 3 lett. b) del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (30 novembre 2023) utilizzando il modello F24 senza sanzioni ed interessi.
Si ricorda che le misure del diritto annuale dovuto sono state determinate secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 339674 dell’11 novembre 2022.
La normativa stabilisce che il diritto annuale sia versato, in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Quindi il termine ordinario di versamento è fissato al:
in alternativa è possibile il versamento entro 30 giorni dalla scadenza con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (in questo caso si applica l’arrotondamento al centesimo di euro).
Dal momento che nel 2023 il 30 luglio cade di domenica il termine risulta essere:
Nel caso di variazioni normative che differiscano i termini di versamento ne verrà data immediata comunicazione in questo sito istituzionale.
Per le società di capitali con esercizio che coincide con l’anno solare la scadenza, è il 30 giugno 2023 (ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta - art. 17, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificato dall’art. 7-quater, comma 19, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225). Qualora tali società approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, sono tenute a versare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque, entro il 31 luglio 2023 (o il 30 agosto 2023 con maggiorazione del versamento dello 0,40%). Anche per le società di capitali vale quanto detto sopra in merito al differimento dei termini di versamento.
Per le società di capitali con esercizio che non coincide con l’anno solare:
La proroga della scadenza dei termini di pagamento del diritto annuale, disposta dagli artt. 3-sexies e 3-septies inseriti in sede di conversione del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, nella Legge 3 luglio 2023, n. 87, entrata in vigore dal 6/07/2023 (G.U. n. 155 del 05/07/2023), è prevista per i soggetti che:
In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti del diritto annuale, dovuto dai soggetti di cui sopra, possono pertanto essere effettuati dal 21 al 31 luglio 2023 compreso, maggiorando a titolo di interesse corrispettivo la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento.
Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
Per le imprese che versano in misura fissa gli importi, già ricalcolati applicando riduzione del 50% e maggiorazione del 20% (riduzione complessiva del 40%), sono i seguenti, rispettivamente per la sede ed ogni unità locale:
Per le società di persone, società di capitali, società cooperative e consorzi gli importi da versare devono essere calcolati sulla base del fatturato dichiarato ai fini IRAP (dichiarazione IRAP 2023) relativamente alla competenza 2022.
Se il fatturato risulta inferiore od uguale ad € 100.000,00 il diritto da versare è pari ad € 120,00 per la sede ed € 24,00 per ogni unità locale, gli stessi importi sono validi anche per la prima iscrizione.
Per le imprese che abbiano provveduto al versamento del diritto annuale 2023 entro il 17 aprile 2023 (data di pubblicazione sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del D.M. 23 febbraio 2023) senza la maggiorazione del 20%, è possibile il versamento del conguaglio entro il termine di cui all'art. 17 co. 3 lett. b) del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (30 novembre 2023) utilizzando il modello F24 senza sanzioni ed interessi.
La risoluzione 93/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le società agricole dovranno presentare la dichiarazione IRAP, pur essendo esenti dall'imposta, per consentire la verifica del contributo camerale. Ne consegue che le società agricole di persone e di capitali devono comunque compilare la dichiarazione, scomponendo al suo interno l'attività agricola rientrante nel reddito agrario e quella esclusa. Gli unici soggetti che svolgano attività agricola esonerati dalla dichiarazione sono soltanto le persone fisiche e le società semplici in quanto il diritto camerale in questi casi è stabilito in misura fissa.
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Se non hai versato il Diritto Annuale entro la scadenza prevista, o se hai fatto errori formali nella compilazione del modello F24:
Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative
L'utilizzo di crediti tributari erariali in compensazione di somme iscritte a ruolo dalla Camera di Commercio per omesso / incompleto / tardato versamento del diritto annuale NON è ammesso.
L'art. 31 co. 1 del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30.07.2010, n. 122 prevede esclusivamente la compensazione tra imposte erariali, NON è quindi possibile l'utilizzo del mod. F24 accise (codice tributo RUOL) al fine di compensare crediti tributari erariali con cartelle di pagamento emesse dalle Camere di Commercio.
Dal 10/12/2022 l’Agenzia Entrate - Riscossione sta provvedendo a notificare cartelle di pagamento alle imprese sanzionate per omesso, incompleto o tardato versamento del diritto annuale per l'annualità 2019. Sarà possibile presentare memorie difensive per ottenere l'annullamento totale o parziale della cartella con lettera / fax / e-mail / PEC indirizzata all'Ufficio Diritto Annuale. L'ufficio, per semplicità, ha predisposto un modello di memoria difensiva. L'istanza in carta semplice, cui dovrà essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà contenere un'esposizione sintetica dei fatti corredata da idonea ed oggettiva documentazione atta a comprovare i presupposti sulla base dei quali si chiede l'annullamento totale o parziale della cartella di pagamento.
Si ricorda che la presentazione alla Camera di Commercio di memorie difensive non interrompe né sospende i termini per la presentazione del ricorso alla competente Commissione Tributaria provinciale.
Per ulteriori informazioni rivolgiti all'Ufficio Diritto Annuale.
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