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Diritto Annuale

 

Informazioni generali

Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese sono tenute al pagamento del Diritto Annuale anche per un solo giorno di iscrizione nel corso dell'anno solare.
La misura del diritto è stabilita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Diritto Annuale è un tributo - previsto dalla legge - che la Camera di Commercio impiega per poter svolgere il suo compito principale, e cioè la promozione ed il sostegno dell'economia provinciale.

La regolarità del pagamento del diritto annuale consente di beneficiare di una serie di servizi, quali ad esempio il rilascio gratuito del primo dispositivo di firma digitale "smart card" per il legale rappresentate/titolare. Essere in regola con il diritto annuale è un requisito per accedere ai bandi per contributi, alle gare di appalto o agli affidamenti. L’avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento, per il rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese.

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Cassetto digitale dell'imprenditore

impresa italia

Con SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CNS (carta nazionale dei servizi) puoi connetterti a impresa.italia.it, servizio delle Camere di Commercio, e accedere gratuitamente a tutti i documenti ufficiali della tua impresa, come la visura, anche in inglese, gli atti ed i bilanci presenti nel Registro Imprese, il fascicolo informatico della tua azienda, le pratiche presentate agli Sportelli Unici delle Attività Produttive, lo stato dei pagamenti del Diritto Annuale e tanto altro.

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Diritto Annuo 2023

In data 17/04/2023 è entrato in vigore a seguito della pubblicazione sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il D.M. 23 febbraio 2023 con il quale il Ministro delle Imprese e del Made in Italy autorizza, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, per gli anni 2023, 2024 e 2025 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato A, l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali.

Per le imprese che abbiano provveduto al versamento del diritto annuale 2023 entro il 17 aprile 2023 (data di pubblicazione sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy  del D.M. 23 febbraio  2023) senza la maggiorazione del 20%, è possibile il versamento del conguaglio entro il termine di cui all'art. 17 co. 3 lett. b) del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (30 novembre 2023) utilizzando il modello F24 senza sanzioni ed interessi.

Si ricorda che le misure del diritto annuale dovuto sono state determinate secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 339674 dell’11 novembre 2022.

Termini di versamento

La normativa stabilisce che il diritto annuale sia versato, in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del  primo acconto delle imposte sui redditi.

Quindi il termine ordinario di versamento è fissato al:

  • 30 giugno 2023

in alternativa è possibile il versamento entro 30 giorni dalla scadenza con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (in questo caso si applica l’arrotondamento al centesimo di euro).

Dal momento che nel 2023 il 30 luglio cade di domenica il termine risulta essere:

  • 31 luglio 2023 (con maggiorazione 0,40%)

Nel caso di variazioni normative che differiscano i termini di versamento ne verrà data immediata comunicazione in questo sito istituzionale.

Termini di versamento per le società di capitali

Per le società di capitali con esercizio che coincide con l’anno solare la scadenza, è il 30 giugno 2023 (ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta - art. 17, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificato dall’art. 7-quater, comma 19, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225). Qualora tali società approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, sono tenute a versare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque, entro il 31 luglio 2023 (o il 30 agosto 2023 con maggiorazione del versamento dello 0,40%). Anche per le società di capitali vale quanto detto sopra in merito al differimento dei termini di versamento.

Per le società di capitali con esercizio che non coincide con l’anno solare:

  1. Il versamento è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
  2. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
  3. Se il bilancio non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio il versamento deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio. In ogni caso è possibile il versamento entro 30 giorni dalla scadenza con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo. L’anno da indicare sul modello F24 coincide con l’anno di cui si paga il primo acconto sulle imposte, e con l’anno che dà il nome al modello IRAP (modello IRAP 2023) utilizzato per effettuare il conteggio. Le società con esercizio non coincidente con l’anno solare hanno sempre una scadenza del diritto annuale posticipata rispetto alle altre.

Proroga dei termini per alcune categorie di contribuenti al 20 luglio. Percentuali di maggiorazione per chi versa  oltre tale data

La proroga della scadenza dei termini di pagamento del diritto annualedisposta dagli artt. 3-sexies e 3-septies inseriti in sede di conversione del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, nella Legge 3 luglio 2023, n. 87, entrata in vigore dal 6/07/2023 (G.U. n. 155 del 05/07/2023), è prevista per i soggetti che:

  1. adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
  2. partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti di cui al punto 1. Per quanto sopra, la scadenza del termine di pagamento del diritto annuale per i soggetti sopra indicati è prorogata al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti del diritto annuale, dovuto dai soggetti di cui sopra, possono pertanto essere effettuati dal 21 al 31 luglio 2023 compreso, maggiorando a titolo di interesse corrispettivo la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento.

Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

 

 

 

Importi

Per le imprese che versano in misura fissa gli importi, già ricalcolati applicando riduzione del 50% e maggiorazione del 20% (riduzione complessiva del 40%), sono i seguenti, rispettivamente per la sede ed ogni unità locale:

 

 

 

Per le società di persone, società di capitali, società cooperative e consorzi gli importi da versare devono essere calcolati sulla base del fatturato dichiarato ai fini IRAP (dichiarazione IRAP 2023) relativamente alla competenza 2022.

Se il fatturato risulta inferiore od uguale ad € 100.000,00 il diritto da versare è pari ad € 120,00 per la sede ed € 24,00 per ogni unità locale, gli stessi importi sono validi anche per la prima iscrizione.

Per le imprese che abbiano provveduto al versamento del diritto annuale 2023 entro il 17 aprile 2023 (data di pubblicazione sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del D.M. 23 febbraio  2023) senza la maggiorazione del 20%, è possibile il versamento del conguaglio entro il termine di cui all'art. 17 co. 3 lett. b) del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (30 novembre 2023) utilizzando il modello F24 senza sanzioni ed interessi.

 

La risoluzione 93/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le società agricole dovranno presentare la dichiarazione IRAP, pur essendo esenti dall'imposta, per consentire la verifica del contributo camerale. Ne consegue che le società agricole di persone e di capitali devono comunque compilare la dichiarazione, scomponendo al suo interno l'attività agricola rientrante nel reddito agrario e quella esclusa. Gli unici soggetti che svolgano attività agricola esonerati dalla dichiarazione sono soltanto le persone fisiche e le società semplici in quanto il diritto camerale in questi casi è stabilito in misura fissa.

 

Collegamento al sito dirittoannuale.camcom.it per il calcolo e il pagamento online del diritto annuale
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Rimborsi, compensazioni, ravvedimento operoso

Se non hai versato il Diritto Annuale entro la scadenza prevista, o se hai fatto errori formali nella compilazione del modello F24:

Rimborsi e compensazioni
Ravvedimento operoso

 

 

L'utilizzo di crediti tributari erariali in compensazione di somme iscritte a ruolo dalla Camera di Commercio per omesso / incompleto / tardato versamento del diritto annuale NON è ammesso.

L'art. 31 co. 1 del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30.07.2010, n. 122 prevede esclusivamente la compensazione tra imposte erariali, NON è quindi possibile l'utilizzo del mod. F24 accise (codice tributo RUOL) al fine di compensare crediti tributari erariali con cartelle di pagamento emesse dalle Camere di Commercio.

 

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Archivio Diritto Annuale anni precedenti

 

 

 

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Emissione cartelle di pagamento per l'annualità 2019

Dal 10/12/2022 l’Agenzia Entrate - Riscossione sta provvedendo a notificare cartelle di pagamento alle imprese sanzionate per omesso, incompleto o tardato versamento del diritto annuale per l'annualità 2019. Sarà possibile presentare memorie difensive per ottenere l'annullamento totale o parziale della cartella con lettera / fax / e-mail / PEC indirizzata all'Ufficio Diritto Annuale. L'ufficio, per semplicità, ha predisposto un modello di memoria difensiva. L'istanza in carta semplice, cui dovrà essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà contenere un'esposizione sintetica dei fatti corredata da idonea ed oggettiva documentazione atta a comprovare i presupposti sulla base dei quali si chiede l'annullamento totale o parziale della cartella di pagamento.

Si ricorda che la presentazione alla Camera di Commercio di memorie difensive non interrompe né sospende i termini per la presentazione del ricorso alla competente Commissione Tributaria provinciale.

Per ulteriori informazioni rivolgiti all'Ufficio Diritto Annuale.

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