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Diritto annuale

FAQ

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE

Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese sono tenute al pagamento del Diritto Annuale anche per un solo giorno di iscrizione nel corso dell'anno solare.

 

 

Sì, fino all'anno del decesso dell’imprenditore, è comunque dovuto ed è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con beneficio d'inventario.

 

Sì, è dovuto fino alla cancellazione dal Registro delle Imprese. La cessazione con data retroattiva non ha effetti sull’obbligo di pagamento.

 

Il diritto annuale va versato alla Camera presso cui l'impresa risultava iscritta al 1 gennaio dell’anno di competenza.

 

Sì, solo la cancellazione dal Registro delle Imprese fa cessare l’obbligo di pagamento, l’inattività non fa cessare l’obbligo di versamento.

 

Sì, solo la cancellazione dal Registro delle Imprese fa cessare l’obbligo di pagamento, l’inattività e nemmeno lo stato di scioglimento/liquidazione, seppure permanenti da diversi anni, fanno cessare l’obbligo di versamento.

 

Il diritto annuale va versato a ogni Camera di commercio nella cui  provincia è ubicata l’unità locale.

 

IMPORTI

La misura del diritto è stabilita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. gli importi sono reperibili al sito https://www.tb.camcom.gov.it/content/366/Bisogni/Segue----/DirittoAnn/#calcolo o alla pagina di Unioncamere https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm

 

 

Le società sono tutte iscritte nella sezione ordinaria e pertanto pagano in base al fatturato. La trasformazione è quindi ininfluente ai fini della determinazione del diritto annuale. L’importo verrà calcolato sulla somma dei fatturati risultanti dai due modelli IRAP presentati.

 

L’importo da versare corrisponde al 20% del diritto dovuto dalla sede come indicato alla pagina Web di riferimento dell’Ufficio Diritto Annuale: https://www.tb.camcom.gov.it/content/366/Bisogni/Segue----/DirittoAnn/#calcolo o alla pagina di Unioncamere https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm

 

L’importo da versare corrisponde al 20% dell'importo minimo del diritto dovuto.

 

Tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese determinano il diritto dovuto in base al fatturato complessivo ai fini IRAP ( valore della produzione) realizzato dall'impresa l'anno precedente. Per indicazioni puntuali si rimanda alla pagina web dell’Ufficio (https://www.tb.camcom.gov.it/content/366/Bisogni/Segue----/DirittoAnn/#anno_2022)

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

No, non è possibile pagare presso la sede.

 

Il diritto annuale si paga solo con F24 o tramite Pago PA (https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm) non è possibile il pagamento allo sportello.

 

Modello F24

Compilare la sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" del mod. F24 nel seguente modo:

  • Codice Ente: sigla automobilistica della provincia Camera di Commercio destinataria del versamento (nel caso della Camera di Commercio di Treviso-Belluno indicare “TV” nel caso l’impresa abbia la propria sede in provincia di Treviso e “BL” nel caso si trovi in provincia di Belluno;
  • Codice Tributo: 3850;
  • Rateazione: non compilare;
  • Anno di riferimento: l’anno cui si riferisce il versamento;
  • Importo a debito: importo da versare.

 

Si, il pagamento deve essere effettuato dall’incorporante indicando il codice fiscale della società incorporata.

 

TERMINI ORDINARI DI PAGAMENTO

La normativa stabilisce che il diritto annuale sia versato, in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

 

 

 

In questo caso la scadenza per versare con la maggiorazione dello 0,40% è prorogata per legge al primo giorno feriale successivo al 20 agosto.

 

TERMINI DI PAGAMENTO PER CASI PARTICOLARI

Le imprese nuove iscritte hanno tempo 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione per pagare il diritto annuale.

 

Queste società sono tenute a versare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque non oltre l'ultimo giorno del 7^ mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio.

 

Queste società sono tenute a versare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque non oltre l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio.

 

Queste società sono tenute a versare entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di  chiusura del periodo di imposta.

 

Queste società sono tenute a versare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque non oltre l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio.

 

Esempio: società che si iscrive a ottobre 2022 e decide di adottare un esercizio prolungato a dicembre 2023:

  1. all'atto dell'iscrizione sarà tenuta a versare il diritto annuale in misura fissa (pari a 120 euro);
  2. entro il termine di pagamento del diritto per l'anno 2023, coincidente con il 30 giugno, verserà un importo pari a quello pagato al momento dell'iscrizione, aggiornato sulla base delle misure previste per l'anno 2023, in quanto, alla scadenza del versamento del diritto annuale, tale società non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha quindi alcuna base imponibile su cui calcolare l'importo del diritto da versare;
  3. nel mese di giugno 2024  la società provvederà al versamento del diritto annuale per l'anno 2024, calcolato sull'intero fatturato realizzato dall'impresa dal momento della costituzione sino alla scadenza del primo esercizio sociale.

 

RITARDI NEI PAGAMENTI

Entro 30 gg dalla scadenza ordinaria è possibile pagare il diritto annuale maggiorato dello 0,40%

dal 31esimo giorno ed entro un anno dalla scadenza ordinaria posso pagare avvalendomi del ravvedimento operoso.

Per il calcolo è possibile:

  1. utilizzare il foglio presente alla pagina web dell’Ufficio https://www.tb.camcom.gov.it/content/11764/Bisogni/Segue----/DirittoAnn/ravvedimento_operoso.htm
  2. Contattare l’Ufficio via email /PEC o telefonicamente.

I riferimenti sono reperibili sulla pagina web dell'Ufficio.

 

No, per il diritto annuale non è valido il ravvedimento effettuato tramite F24, con compensazione a saldo zero, pagando la sanzione con il codice “8911”.

 

È necessario contattare l’Ufficio via email /PEC o telefonicamente richiedere l’emissione di un Atto contestuale di accertamento e irrogazione sanzione.

I riferimenti sono reperibili sulla pagina web dell'Ufficio.

 

VERSAMENTI ERRATI

Entro 24 mesi dal versamento è possibile richiedere il rimborso dell’eccedenza o del versamento errato presentando apposita istanza all’Ufficio:

https://www.tb.camcom.gov.it/content/11763/Bisogni/Segue----/DirittoAnn/rimborsi_compensazione.htm

Altrimenti è possibile compensare con altri tributi le eccedenze o gli importi erroneamente versati, entro 10 anni dal versamento.

 E’ esclusa la compensazione per importi erroneamente versati con i codici tributo:

  • 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale)
  • 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale)

https://www.tb.camcom.gov.it/content/11763/Bisogni/Segue----/DirittoAnn/rimborsi_compensazione.htm

 

È possibile segnalare l’errata competenza scrivendo una email o una pec a questo Ufficio che si occuperà della compensazione, chiedendo l’importo di spettanza  o comunicando di dover versare l’importo alla Camera competente.

 

CARTELLE ESATTORIALI

È possibile presentare memorie difensive per richiedere l'annullamento totale o parziale della cartella con lettera /e-mail / PEC indirizzata all'Ufficio Diritto Annuale. L'ufficio, per semplicità, ha predisposto un modello di memoria difensiva (https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/DAN/modulistica/M_DAN_02.pdf ).

L'istanza in carta semplice, cui dovrà essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà contenere un'esposizione sintetica dei fatti corredata da idonea ed oggettiva documentazione atta a comprovare i presupposti sulla base dei quali si chiede l'annullamento totale o parziale della cartella di pagamento.

La presentazione alla Camera di Commercio di memorie difensive non interrompe né sospende i termini per la presentazione del ricorso alla competente Corte di Giustizia Tributaria di I grado.

 

No, i soci sono coobbligati rispetto alla società e rispondono in solido pertanto è sufficiente che la cartella sia pagata da uno.

 

No, l’importo non può essere suddiviso tra i soci che sono coobbligati rispetto alla società e rispondono in solido dell’intero importo, pertanto è sufficiente che la cartella sia pagata da uno.

 

No, i soci sono coobbligati rispetto alla società e rispondono in solido pertanto è sufficiente che la cartella sia pagata da uno.

 

Sì, ma per il pagamento a rate è necessario rivolgersi direttamente alla sede di Agenzia delle Entrate Riscossione più vicina.

 

No, la cartella esattoriale può essere pagata o tramite il bollettino allegato alla stessa o recandosi presso una sede di Agenzia delle Entrate Riscossione ovvero on-line sul sito di Agenzia Entrate Riscossione https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/servizi/pagaonline/

 

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Diritto Annuale

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Tel. 0422 595213
e-mail: diritto.annuo@tb.camcom.it
PEC: diritto.annuo@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)

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Santo Patrono: 27 aprile

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Capo Ufficio: Chiara Comin