Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese sono tenute al pagamento del Diritto Annuale anche per un solo giorno di iscrizione nel corso dell'anno solare.
Sì, fino all'anno del decesso dell’imprenditore, è comunque dovuto ed è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con beneficio d'inventario.
Sì, è dovuto fino alla cancellazione dal Registro delle Imprese. La cessazione con data retroattiva non ha effetti sull’obbligo di pagamento.
Il diritto annuale va versato alla Camera presso cui l'impresa risultava iscritta al 1 gennaio dell’anno di competenza.
Sì, solo la cancellazione dal Registro delle Imprese fa cessare l’obbligo di pagamento, l’inattività non fa cessare l’obbligo di versamento.
Sì, solo la cancellazione dal Registro delle Imprese fa cessare l’obbligo di pagamento, l’inattività e nemmeno lo stato di scioglimento/liquidazione, seppure permanenti da diversi anni, fanno cessare l’obbligo di versamento.
Il diritto annuale va versato a ogni Camera di commercio nella cui provincia è ubicata l’unità locale.
La misura del diritto è stabilita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. gli importi sono reperibili al sito https://www.tb.camcom.gov.it/content/366/Bisogni/Segue----/DirittoAnn/#calcolo o alla pagina di Unioncamere https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm
No, il diritto annuale non è frazionabile.
Le società sono tutte iscritte nella sezione ordinaria e pertanto pagano in base al fatturato. La trasformazione è quindi ininfluente ai fini della determinazione del diritto annuale. L’importo verrà calcolato sulla somma dei fatturati risultanti dai due modelli IRAP presentati.
L’importo da versare corrisponde al 20% del diritto dovuto dalla sede come indicato alla pagina Web di riferimento dell’Ufficio Diritto Annuale: https://www.tb.camcom.gov.it/content/366/Bisogni/Segue----/DirittoAnn/#calcolo o alla pagina di Unioncamere https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm
L’importo da versare corrisponde al 20% dell'importo minimo del diritto dovuto.
Tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese determinano il diritto dovuto in base al fatturato complessivo ai fini IRAP ( valore della produzione) realizzato dall'impresa l'anno precedente. Per indicazioni puntuali si rimanda alla pagina web dell’Ufficio (https://www.tb.camcom.gov.it/content/366/Bisogni/Segue----/DirittoAnn/#anno_2022)
No, non è possibile pagare presso la sede.
Il diritto annuale si paga solo con F24 o tramite Pago PA (https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm) non è possibile il pagamento allo sportello.
Compilare la sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" del mod. F24 nel seguente modo:
Si, il pagamento deve essere effettuato dall’incorporante indicando il codice fiscale della società incorporata.
La normativa stabilisce che il diritto annuale sia versato, in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Sì, se viene concessa una proroga questa si applica anche al diritto annuale.
Sì è possibile.
In questo caso la scadenza per versare con la maggiorazione dello 0,40% è prorogata per legge al primo giorno feriale successivo al 20 agosto.
Le imprese nuove iscritte hanno tempo 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione per pagare il diritto annuale.
Queste società sono tenute a versare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque non oltre l'ultimo giorno del 7^ mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio.
Queste società sono tenute a versare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque non oltre l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio.
Queste società sono tenute a versare entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Queste società sono tenute a versare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque non oltre l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio.
Esempio: società che si iscrive a ottobre 2022 e decide di adottare un esercizio prolungato a dicembre 2023:
Entro 30 gg dalla scadenza ordinaria è possibile pagare il diritto annuale maggiorato dello 0,40%
dal 31esimo giorno ed entro un anno dalla scadenza ordinaria posso pagare avvalendomi del ravvedimento operoso.
Per il calcolo è possibile:
I riferimenti sono reperibili sulla pagina web dell'Ufficio.
No, per il diritto annuale non è valido il ravvedimento effettuato tramite F24, con compensazione a saldo zero, pagando la sanzione con il codice “8911”.
È necessario contattare l’Ufficio via email /PEC o telefonicamente richiedere l’emissione di un Atto contestuale di accertamento e irrogazione sanzione.
I riferimenti sono reperibili sulla pagina web dell'Ufficio.
Entro 24 mesi dal versamento è possibile richiedere il rimborso dell’eccedenza o del versamento errato presentando apposita istanza all’Ufficio:
https://www.tb.camcom.gov.it/content/11763/Bisogni/Segue----/DirittoAnn/rimborsi_compensazione.htm
Altrimenti è possibile compensare con altri tributi le eccedenze o gli importi erroneamente versati, entro 10 anni dal versamento.
E’ esclusa la compensazione per importi erroneamente versati con i codici tributo:
https://www.tb.camcom.gov.it/content/11763/Bisogni/Segue----/DirittoAnn/rimborsi_compensazione.htm
È possibile segnalare l’errata competenza scrivendo una email o una pec a questo Ufficio che si occuperà della compensazione, chiedendo l’importo di spettanza o comunicando di dover versare l’importo alla Camera competente.
È possibile presentare memorie difensive per richiedere l'annullamento totale o parziale della cartella con lettera /e-mail / PEC indirizzata all'Ufficio Diritto Annuale. L'ufficio, per semplicità, ha predisposto un modello di memoria difensiva (https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/DAN/modulistica/M_DAN_02.pdf ).
L'istanza in carta semplice, cui dovrà essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà contenere un'esposizione sintetica dei fatti corredata da idonea ed oggettiva documentazione atta a comprovare i presupposti sulla base dei quali si chiede l'annullamento totale o parziale della cartella di pagamento.
La presentazione alla Camera di Commercio di memorie difensive non interrompe né sospende i termini per la presentazione del ricorso alla competente Corte di Giustizia Tributaria di I grado.
No, i soci sono coobbligati rispetto alla società e rispondono in solido pertanto è sufficiente che la cartella sia pagata da uno.
No, l’importo non può essere suddiviso tra i soci che sono coobbligati rispetto alla società e rispondono in solido dell’intero importo, pertanto è sufficiente che la cartella sia pagata da uno.
No, i soci sono coobbligati rispetto alla società e rispondono in solido pertanto è sufficiente che la cartella sia pagata da uno.
Sì, ma per il pagamento a rate è necessario rivolgersi direttamente alla sede di Agenzia delle Entrate Riscossione più vicina.
No, la cartella esattoriale può essere pagata o tramite il bollettino allegato alla stessa o recandosi presso una sede di Agenzia delle Entrate Riscossione ovvero on-line sul sito di Agenzia Entrate Riscossione https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/servizi/pagaonline/
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PEC: diritto.annuo@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)
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