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Dichiarazione sostitutiva di certificazione

La dichiarazione sostitutiva della certificazione (o autocertificazione)  sostituisce in tutto e per tutto i certificati di iscrizione del Registro Imprese

Sia le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. n. 183/2011), sia i privati (ai sensi dell’art.30 bis D.L. n.76/2020 convertito L.n.120/2020), hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione.

Poiché in genere le informazioni presenti in un certificato del Registro Imprese sono numerose e complesse, in alternativa alla compilazione della dichiarazione sostitutiva, le imprese possono utilizzare il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato del Registro Imprese precompilato.

Il modello, introdotto con  DM 18/09/2014 e redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 D.P.R. 445/2000), riporta tutti i dati contenuti nel certificato d'iscrizione dell'impresa e può quindi essere direttamente utilizzato, previa sottoscrizione, dal titolare/rappresentante dell’impresa.

Si sottolinea che nel modello di autocertificazione non sono presenti informazioni relative all’inesistenza di procedure concorsuali. Qualora necessarie all’adempimento da assolvere, l’impresa potrà integrare il modello di dichiarazione sostitutiva, predisponendo a sua cura apposite dichiarazioni.

Anche nell’ipotesi in cui si utilizzi il modello di dichiarazione sostitutiva rilasciato dal Registro Imprese, la responsabilità di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000) rimane interamente in capo al firmatario. Si invitano quindi gli interessati a controllare i dati contenuti nel modello a qualora questi non siano, o non siano più, corrispondenti al vero, a provvedere di conseguenza ad aggiornare con le modalità ordinarie le risultanze del Registro Imprese. Per lo stesso motivo si suggerisce di controllare che tutte le pratiche eventualmente depositate nel registro imprese siano in stato “chiusa” perché l’autocertificazione si ottiene anche se vi sono pratiche di aggiornamento in corso.

Il modello di autocertificazione può essere estratto gratuitamente dal cassetto digitale dell’imprenditore accedendo con SPID o CNS. L’autocertificazione ottenuta con accesso al cassetto digitale non ha costi per l'impresa e l'accesso al cassetto avviene direttamente da parte dell’imprenditore, in autonomia, sempre, ovunque sia l’azienda.

 

In alternativa, il modello di autocertificazione può essere richiesto agli sportelli camerali, anche via e-mail (vedi indirizzi nel box PER INFORMAZIONI) con versamento dei diritti di segreteria.

Il pagamento si effettua come segue:

  • pagamento allo sportello
    Mediante bancomat o carta di credito
  • pagamento online anticipato, in modo autonomo e semplice mediante procedura online SIPA utilizzando il sistema di pagamento PagoPA.

Paga con SIPA - Pagamento Spontaneo

Compila i seguenti campi come segue:

  • Servizio: aprire la lista e selezionare il servizio “Certificazioni”;
  • Causale: digitare la causale “Pagamento modello dichiarazione sostitutiva impresa “Denominazione”;
  • Importo: digitare l’importo dei diritti si segreteria.

Le PA possono verificare le autocertificazioni tramite il portale verifichepa.infocamere.it

I privati possono controllare la corrispondenza dell’autocertificazione, ai sensi art.71 DPR 445/2000, rivolgendosi al Registro Imprese competente (indirizzi nel box PER INFORMAZIONI).
La richiesta deve essere corredata dal consenso del dichiarante.

 

 

Dichiarazione sostitutiva
Titolo Prezzo cartaceo Prezzo telematico IVA Altre informazioni Note

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Modello di dichiarazione sostitutiva € 5,00 € 5,00 - Esente da imposta di bollo (art. 37 DPR 445/2000) 14

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