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Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

Pubblicazione nel Registro delle imprese dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio e dichiarazione di sospensione di obblighi e cause di scioglimento

Istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio

Nel caso vi sia l’esigenza di proteggere il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa, è previsto che l’imprenditore possa chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio (art. 18 CCII).

La richiesta può avvenire contestualmente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, o successivamente, tramite la compilazione di un apposito modulo da firmare digitalmente e inserire nella piattaforma telematica nazionale.

La richiesta è pubblicata nel Registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto, e, secondo quanto previsto dalle indicazioni operative fornite da Unioncamere, sarà eseguita “d’ufficio” ad opera dell’ufficio del Registro imprese.   

Dal giorno della pubblicazione nel Registro delle imprese l’istanza di applicazione di misure protettive produce i seguenti effetti:

  • i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali è esercitata l'attività d'impresa;
  • dal giorno della pubblicazione della richiesta e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato d’insolvenza non può essere pronunciata.

E’ importante tener presente che l’applicazione delle misure protettive  è sottoposta alla conferma da parte del giudice, l’articolo 19, comma 1, CCII, prevede che “L’imprenditore, con ricorso presentato al Tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede conferma o modifica delle misure protettive e, ove occorre, provvedimenti cautelari necessari per la conduzione delle trattative”.

Va ricordato, inoltre, che sempre ai sensi dell’art. 19, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Registro delle imprese dell’istanza (di cui sopra), l'imprenditore dovrà chiedere la pubblicazione nel Registro imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L’omesso o ritardato deposito del ricorso è causa d’inefficacia delle misure previste, e decorso inutilmente il termine, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal Registro delle imprese.

Quest’ultimo adempimento pubblicitario va richiesto dall’imprenditore mediante la presentazione di un modello digitale I2 (imprese individuali) e S2 (società) compilando rispettivamente il riquadro 31 e il riquadro 20 “Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito”, e allegando in formato pdf/A copia dell’attribuzione, da parte del Tribunale competente, del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.

Dichiarazione di sospensione di obblighi e cause di scioglimento (art. 20 CCII)

Con l’istanza di nomina dell’esperto, o con successiva dichiarazione, l’imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione della procedura, non si applicano nei suoi confronti gli obblighi di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del Codice civile, e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 e 2545-duodecies del Codice civile. A tal fine, la dichiarazione è pubblicata nel registro delle imprese e gli effetti decorrono dalla pubblicazione.

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