La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composta da:
Nel caso di IMPRESE SOTTO SOGLIA, ovvero le imprese che, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. d del CCII, dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
La nomina dell’esperto avviene ad opera del Segretario generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale ha sede legale l’impresa.
Il compenso dell’esperto è definito dall’art. 25-ter del CCII, è determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice, secondo scaglioni, e prevede varie percentuali di aumento in base al numero dei creditori e in caso di conclusione delle trattative con un contratto, convenzione, o piano di risanamento. In mancanza di accordo tra le parti, la misura del compenso è determinata dalla Commissione ed è a carico dell’imprenditore.
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