La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composta da:
Nel caso di IMPRESE SOTTO SOGLIA, ovvero le imprese che, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. d del CCII, dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
La nomina dell’esperto avviene ad opera del Segretario generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale ha sede legale l’impresa.
Il compenso dell’esperto è definito dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). È determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice (o sulla media dell'attivo degli ultimi tre bilanci) secondo scaglioni decrescenti, e prevede varie percentuali di aumento, in base al numero e al tipo di creditori coinvolti, in base alla complessità e ai risultati ottenuti, ovvero l'importo finale tiene conto del lavoro effettivamente prestato dall’esperto.
In mancanza di accordo tra le parti, la misura del compenso è determinata dalla Commissione costituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed è a carico dell’imprenditore.
I criteri di determinazione per il calcolo del compenso dell’esperto sono stabili all’art. 25-ter del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. n. 14 del 12/01/2019, ss. mm. ii.)

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