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Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

Nomina dell’esperto 

La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composta da:

  • due magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal Presidente della sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la Camera di commercio che ha ricevuto l’istanza;
  • due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal Presidente della Camera di commercio presso la quale è costituita la commissione;
  • due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la Camera di commercio che ha ricevuto l’istanza.

Nel caso di IMPRESE SOTTO SOGLIA, ovvero le imprese che, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. d del CCII, dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

  1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti o dall'inizio dell'attività' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000,00;
  2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti o dall'inizio dell'attività' se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro 200.000,00;
  3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro 500.000,00.

La nomina dell’esperto avviene ad opera del Segretario generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale ha sede legale l’impresa.

Compenso dell'esperto

Il compenso dell’esperto è definito dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). È determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice (o sulla media dell'attivo degli ultimi tre bilanci) secondo scaglioni decrescenti, e prevede varie percentuali di aumento, in base al numero e al tipo di creditori coinvolti, in base alla complessità e ai risultati ottenuti, ovvero l'importo finale tiene conto del lavoro effettivamente prestato dall’esperto. 

In mancanza di accordo tra le parti, la misura del compenso è determinata dalla Commissione costituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed è a carico dell’imprenditore.

I criteri di determinazione per il calcolo del compenso dell’esperto sono stabili all’art. 25-ter del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. n. 14 del 12/01/2019, ss. mm. ii.)

 

 

 


Linguaggio adeguato alla Parità di Genere (PDG)

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Prevenzione crisi d'impresa

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