Il decreto-legge n. 118 del 24 agosto 2021, , recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” (convertito con la legge n.147 del 21 ottobre 2021 e successivamente modificato con il decreto legislativo n. 83 del 17 giugno 2022, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ha introdotto l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
Una procedura a carattere riservato, volontario ed extragiudiziale accessibile a tutti gli imprenditori commerciali e agricoli tramite una piattaforma telematica nazionale, messa disposizione da Unioncamere nazionale per il tramite di Infocamere.
L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi [1] o l’insolvenza [2], quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, può chiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio territorialmente competente, in base al criterio della sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto.
L’esperto è un professionista, terzo e indipendente, munito di specifiche competenze e con una formazione certificata, che sarà nominato dall’apposita Commissione regionale o, nel caso di impresa sotto soglia, direttamente dal Segretario Generale della Camera di Commercio di riferimento.
L’esperto avrà il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della situazione di crisi.
L’istituto della Composizione Negoziata della crisi d’impresa prevede, inoltre, una serie di VANTAGGI per l’imprenditore che attiva la procedura:
Per la Camera di commercio di Treviso-Belluno le competenze in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale sono state attribuite all’Area 2 Servizi alle imprese ed al Settore Regolamentazione e tutela del mercato, con un supporto operativo dell'Associazione Curia Mercatorum.
[1] Definizione di «crisi» (art. 2, c. 1, lett. a, CCII): lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
[2] Definizione di «insolvenza» (art. 2, c. 1, lett. b, CCII): lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
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Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa
Per informazioni:
Servizio Prevenzione crisi d'impresa e Ufficio Tutela del consumatore
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