Con effetto dal 1 gennaio 2020 gli importi dovuti per diritto annuale in sede di prima iscrizione per l'anno 2020, 2021, 2022 sono stati variati come indicato nel prospetto
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/06/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, sono stati differiti i termini di effettuazione dei versamenti delle imposte per alcuni contribuenti.
Il differimento dei termini di versamento si applica anche al diritto annuale.
I contribuenti che possono fruire del differimento termini sono:
Pertanto, per i soggetti sopra indicati i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e Iva, oltre al versamento del diritto annuale, che scadono il 30 giugno 2020 sono posticipati al:
I criteri per il calcolo del diritto annuale 2020 per la Camera di Treviso - Belluno sono invariati rispetto all'anno 2019 (come stabilito con il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21 aprile 2011, successivamente aumentati del 20% per la realizzazione di progetti strategici determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016).
In sostanza, i criteri per il calcolo del diritto annuale 2020 sono i medesimi utilizzati nel 2019, al termine del calcolo l'importo da versare si otterrà riducendo del 40% (riduzione del 50% x aumento del 20%) la somma ottenuta ed arrotondandola all'unità di euro.
Per le imprese che versano in misura fissa gli importi, già ricalcolati applicando riduzione del 50% e maggiorazione del 20% (riduzione complessiva del 40%), sono i seguenti, rispettivamente per la sede ed ogni unità locale:
Tipologia | Sede | per ogni UL |
---|---|---|
(*) l'importo dovuto per la sede è di € 52,80 arrotondato ad € 53,00; l'importo dovuto per unità locale è di € 10,56 arrotondato ad € 11,00; nel caso di iscrizione della sede e di una o più unità locali l'arrotondamento all'unità di euro deve avvenire al termine del calcolo. | ||
Imprese individuali (iscritte in sez. speciale) | € 53,00 (*) | € 11,00 (*) |
Imprese individuali (iscritte in sez. ordinaria) | € 120,00 | € 24,00 |
Società semplici agricole | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplici non agricole | € 120,00 | € 24,00 |
Società tra avvocati | € 120,00 | € 24,00 |
Unità locali di imprese con sede all'estero | € 66,00 | |
Sede secondaria di imprese con sede all'estero | € 66,00 | |
Solo REA (Enti religiosi, fondazioni, Associazioni ecc.) | € 18,00 |
Per le società di persone, società di capitali, società cooperative e consorzi gli importi da versare devono essere calcolati sulla base del fatturato dichiarato ai fini IRAP (dichiarazione IRAP 2020) relativamente alla competenza 2019. Se il fatturato risulta inferiore od uguale ad € 100.000,00 il diritto da versare è pari ad € 120,00 per la sede ed € 24,00 per ogni unità locale, gli stessi importi sono validi anche per la prima iscrizione.
La scadenza ordinaria è fissata al 30 giugno 2020 oppure al 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%.
Nel caso i termini di scadenza fossero differiti a seguito di successivi interventi normativi ne daremo immediata comunicazione.
La risoluzione 93/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le società agricole dovranno presentare la dichiarazione IRAP, pur essendo esenti dall'imposta, per consentire la verifica del contributo camerale. Ne consegue che le società agricole di persone e di capitali devono comunque compilare la dichiarazione, scomponendo al suo interno l'attività agricola rientrante nel reddito agrario e quella esclusa. Gli unici soggetti che svolgano attività agricola esonerati dalla dichiarazione sono soltanto le persone fisiche e le società semplici in quanto il diritto camerale in questi casi è stabilito in misura fissa.
Per le imprese che abbiano provveduto al versamento del diritto annuale 2020 entro il 27 marzo 2020 (data di pubblicazione sul sito del MISE del D.M. 12 marzo 2020) senza la maggiorazione del 20%, è possibile il versamento del conguaglio entro il termine di cui all'art. 17 co. 3 lett. b) del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (30 novembre 2020) utilizzando il modello F24 senza sanzioni ed interessi.
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