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Diritto Annuale 2019

Con Legge 28 giugno 2019, n. 58, conversione in legge con modificazioni del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, sono stati differiti i termini di effettuazione dei versamenti delle imposte per alcuni contribuenti.

Il differimento dei termini di versamento si applica anche al diritto annuale.

I contribuenti che possono fruire del differimento termini sono:

  • Tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
  • La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli indici, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività)
  • La proroga riguarda anche i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e coloro che hanno aderito al nuovo regime forfetario, ancorché esclusi dall'applicazione degli indici;
  • Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma soltanto se determinano il reddito per trasparenza.

Pertanto, per i soggetti sopra indicati i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, oltre al versamento del diritto annuale, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al:

  • 30 settembre 2019 senza alcuna maggiorazione;
  • 30 ottobre 2019, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

I criteri per il calcolo del diritto annuale 2019 per la Camera di Treviso - Belluno sono invariati rispetto all'anno 2018 (come stabilito con il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21 aprile 2011, successivamente aumentati del 20% per la realizzazione di progetti strategici determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016).

In sostanza, i criteri per il calcolo del diritto annuale 2019 sono i medesimi utilizzati nel 2018, al termine del calcolo l'importo da versare si otterrà riducendo del 40% (riduzione del 50% x aumento del 20%) la somma ottenuta ed arrotondandola all'unità di euro.

Per le imprese che versano in misura fissa gli importi, già ricalcolati applicando riduzione del 50% e maggiorazione del 20% (riduzione complessiva del 40%), sono i seguenti, rispettivamente per la sede ed ogni unità locale:

IMPORTI
Tipologia Sede per ogni UL
(*) l'importo dovuto per la sede è di € 52,80 arrotondato ad € 53,00; l'importo dovuto per unità locale è di € 10,56 arrotondato ad € 11,00; nel caso di iscrizione della sede e di una o più unità locali l'arrotondamento all'unità di euro deve avvenire al termine del calcolo.
Imprese individuali (iscritte in sez. speciale) € 53,00 (*) € 11,00 (*)
Imprese individuali (iscritte in sez. ordinaria) € 120,00 € 24,00
Società semplici agricole € 60,00 € 12,00
Società semplici non agricole € 120,00 € 24,00
Società tra avvocati € 120,00 € 24,00
Unità locali di imprese con sede all'estero   € 66,00
Sede secondaria di imprese con sede all'estero € 66,00  
Solo REA (Enti religiosi, fondazioni, Associazioni ecc.) € 18,00  

Per le società di persone, società di capitali, società cooperative e consorzi gli importi da versare devono essere calcolati sulla base del fatturato dichiarato ai fini IRAP (dichiarazione IRAP 2019) relativamente alla competenza 2018. Se il fatturato risulta inferiore od uguale ad € 100.000,00 il diritto da versare è pari ad € 120,00 per la sede ed € 24,00 per ogni unità locale, gli stessi importi sono validi anche per la prima iscrizione.

Le scadenze sono fissate al 1 luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica) oppure al 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40% (il 30° giorno dalla scadenza).

La risoluzione 93/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le società agricole dovranno presentare la dichiarazione Irap, pur essendo esenti dall'imposta, per consentire la verifica del contributo camerale. Ne consegue che le società agricole di persone e di capitali devono comunque compilare la dichiarazione, scomponendo al suo interno l'attività agricola rientrante nel reddito agrario e quella esclusa.
Gli unici soggetti che svolgano attività agricola esonerati dalla dichiarazione sono soltanto le persone fisiche e le società semplici in quanto il diritto camerale in questi casi è fisso.

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