Con D.P.C.M. 3 agosto 2017 (155 Kb), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2017, n. 191, che sostituisce il D.P.C.M. 20 luglio 2017 (588 Kb), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2017, n. 169, sono stati differiti i termini di effettuazione dei versamenti delle imposte per i titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo:
Il differimento dei termini di versamento si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.
Resta inteso che i soggetti iscritti esclusivamente nel Repertorio Economico Amministrativo (cosiddetti only REA) non rientrano nella casistica prevista dalla norma (nota MISE del 31 luglio 2017, 141 Kb).
I criteri per il calcolo del diritto annuale 2017 per la Camera di Treviso - Belluno sono invariati rispetto all'anno 2016 (sono calcolati come stabilito con il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, tenendo conto della riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21 aprile 2011 e successivamente aumentati del 20% per la realizzazione di progetti strategici determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016).
In sostanza, i criteri per il calcolo del diritto annuale 2017 sono i medesimi utilizzati nel 2016, al termine del calcolo l'importo da versare si otterrà riducendo del 40% la somma ottenuta ed arrotondandola all'unità di euro.
Per le imprese che versano in misura fissa gli importi sono i seguenti rispettivamente per la sede ed ogni unità locale:
Tipologia | Sede | per ogni UL |
---|---|---|
(*) l'importo dovuto per la sede è di € 52,80 arrotondato ad € 53,00; l'importo dovuto per unità locale è di € 10,56 arrotondato ad € 11,00; nel caso di iscrizione della sede e di una o più unità locali l'arrotondamento all'unità di euro deve avvenire al termine del calcolo. | ||
Imprese individuali (iscritte in sez. speciale) | € 53,00 (*) | € 11,00 (*) |
Imprese individuali (iscritte in sez. ordinaria) | € 120,00 | € 24,00 |
Società semplici agricole | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplici non agricole | € 120,00 | € 24,00 |
Società tra avvocati | € 120,00 | € 24,00 |
Unità locali di imprese con sede all'estero | € 66,00 | |
Sede secondaria di imprese con sede all'estero | € 66,00 | |
Solo REA (Enti religiosi, fondazioni, Associazioni ecc.) | € 18,00 |
Per le società di persone, società di capitali, società cooperative e consorzi gli importi da versare devono essere calcolati sulla base del fatturato dichiarato ai fini IRAP (dichiarazione IRAP 2017) relativamente alla competenza 2016. Se il fatturato risulta inferiore od uguale ad € 100.000,00 il diritto da versare è pari ad € 120,00 per la sede ed € 24,00 per ogni unità locale, gli stessi importi sono validi anche per la prima iscrizione.
Le scadenze sono fissate al 30 giugno 2017 oppure al 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.
Per le imprese che abbiano provveduto al versamento del diritto annuale 2017 entro il 28.06.2017 (data di pubblicazione in G.U. n. 149 del D.M. 22 maggio 2017) senza la maggiorazione del 20%, è possibile il versamento del conguaglio entro il termine di cui all'art. 17 co. 3 lett. b) del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (30 novembre 2017) utilizzando, come al solito, il modello F24.
Per le imprese che non abbiano effettuato il versamento entro il 28.06.2017 e non abbiano versato il diritto con la maggiorazione prevista è possibile l'ordinario ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine di versamento.
La risoluzione 93/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le società agricole dovranno presentare la dichiarazione Irap, pur essendo esenti dall'imposta, per consentire la verifica del contributo camerale. Ne consegue che le società agricole di persone e di capitali devono comunque compilare la dichiarazione, scomponendo al suo interno l'attività agricola rientrante nel reddito agrario e quella esclusa.
Gli unici soggetti esonerati dalla dichiarazione sono soltanto le persone fisiche e le società semplici in quanto il diritto camerale è fisso.
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