LEGGI e CIRCOLARI
Legge 204/85: "Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio"
D.M. 21 agosto 1985: "Norme di attuazione della Legge 3.5.1985, n. 204"
D.Lgs. 59/2010 - art. 74: "Attuazione della direttiva 2006/CE/123 relativa ai servizi nel mercato interno"
Circolare MSE n. 3635/C del 6 maggio 2010
Circolare MSE n. 3637/C del 10 agosto 2010
Decreto MSE 26 ottobre 2011 - ARC
Circolare MSE n. 3648/C del 10 gennaio 2012
D.Lgs. 147/2012 - art. 12
Decreto MSE 23 aprile 2013
Circolare MSE n. 3662/C del 10 ottobre 2013
EVOLUZIONE NORMATIVA
Il D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (c.d. “Direttiva Servizi”) è entrato in vigore l’08.05.2010 disciplinando all’art. 74 l’attività di agente e rappresentante di commercio.
Tale articolo ha previsto:
- la soppressione del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio,
- la presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per l’avvio dell’attività alla competente Camera di Commercio corredata delle dichiarazioni sostitutive e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
- l’iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA di tutti i soggetti già iscritti nel predetto Ruolo (imprese e persone fisiche) e di tutte le imprese che intendendono iniziare “ex novo” l’attività di agente e rappresentante di commercio,
- l’iscrizione, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del REA avente “ effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale”
- che i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel R.I. (registro delle imprese) o nel REA (repertorio delle notizie economiche e amministrative).
Con D.M. 26.10.2011 il ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre definito:
- il passaggio al Registro delle Imprese od al R.E.A. dei soggetti già iscritti al precedente Ruolo
- le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese/REA delle imprese che intendono iniziare “ex novo” le predette attività.
N.B.
La soppressione del Ruolo e le nuove procedure non modificano i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa di settore.
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai titolari di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di società nonché da tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l’attività per conto dell’impresa (preposti, dipendenti, collaboratori, procuratori, institori ecc…)
L’iscrizione nel soppresso ruolo agenti e rappresentanti non costituisce più requisito professionale abilitante dal 13.05.2017 ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.M. 26.10.2011
Riapertura termini per l'aggiornamento della propria posizione nel Registro Imprese/REA sino al 31 dicembre 2019
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Notizia pubblicata il 24/05/2017
Dal 13 maggio 2017 l'iscrizione nell'ex Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio non costituisce più requisito professionale abilitante
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Notizia pubblicata il 01/10/2013
Mancato adeguamento dell'obbligo di aggiornamento per agenti di commercio e mediatori immobiliari
Rischio di inibizione alla continuazione dell'attività.
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Notizia pubblicata il 07/05/2012
Dal 12 maggio 2012 nuove modalità di iscrizione per agenti, mediatori, mediatori marittimi e spedizionier
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Stabilite le modalità di iscrizione al Registro Imprese e al REA
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012 il decreto ministeriale dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (attuativo della direttiva servizi) che ha soppresso i ruoli camerali dei Mediatori e degli Agenti e Rappresentanti di commercio.
Il decreto prevede le nuove modalità di iscrizione al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo degli esercenti l'attività e individua le modalità di trasferimento dei soggetti già iscritti agli ex ruolo, nonché le modalità d'esercizio in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte di imprese comunitarie.
Le disposizioni del decreto acquistano efficacia decorsi 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al fine di consentire gli adempimenti tecnici dei sistemi informatici. Ne consegue che i decreti sono operativi dal giorno 13 maggio 2012.
Guide operative:
Riferimenti normativi: