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INCOMPATIBILITÀ

 

Ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge 39/89, l’esercizio dell’attività di mediazione svolta sia in forma di impresa e sia come mediazione occasionale è incompatibile: 

  1. Con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;
  2. Con la qualità di dipendente di imprese esercenti le attività suddette;
  3. Con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 quali:
    - servizi finanziari;
    - i servizi bancari e nel settore del credito;
    - i servizi di agenzia in attività finanziaria;
    - i servizi assicurativi e di riassicurazione;
    - il servizio pensionistico professionale o individuale;
    - la negoziazione di titoli, la gestione di fondi;
    - i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore investimenti.
  4. Con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione.
  5. In situazioni di conflitto di interessi.

 

LEGGE 39/89 art. 5 comma 3 bis

 In deroga a quanto disposto dal comma 3 l'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile  con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128 sexies  e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli.

 

 

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