Il sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti per la propria funzionalità. Continuando la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie. Per saperne di più consulta la nostra Cookie Policy | Chiudi avviso

INCOMPATIBILITÀ

 

Ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge 39/89, l’esercizio dell’attività di mediazione svolta sia in forma di impresa e sia come mediazione occasionale è incompatibile: 

  1.  Con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;
  2. Con la qualità di dipendente di imprese esercenti le attività suddette;
  3. Con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 quali:
    - servizi finanziari;
    - i servizi bancari e nel settore del credito;
    - i servizi di agenzia in attività finanziaria;
    - i servizi assicurativi e di riassicurazione;
    - il servizio pensionistico professionale o individuale;
    - la negoziazione di titoli, la gestione di fondi;
    - i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore investimenti.
  4. Con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione.
  5. In situazioni di conflitto di interessi.

 

LEGGE 39/89 art. 5 comma 3 bis

In deroga a quanto disposto dal comma 3 l'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128 sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli.

 

Mediazione immobiliare e attività di amministrazione di condomini

In base alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1925/2025 ed alle conseguenti indicazioni ministeriali diramate con nota del 25.07.2025 prot. 0025145, l’incompatibilità tra l’attività del mediatore in affari – sezione agenti immobiliari e l’attività dell’amministratore di condominio - quand’anche svolta in forma imprenditoriale - è limitata nel solo caso di esercizio congiunto nei confronti di uno stesso bene o di beni comparabili.

Valuta i servizi della  Camera di Commercio di Treviso-Belluno | Dolomiti

NEWSLETTER

Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa

Per informazioni:

Abilitazioni (Agenti, Mediatori e altri Albi)

Sede di Treviso
Via Capponi, 1 - 31100 Treviso, piano terra
Tel. 0422 595332 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
e-mail: abilitazioni@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)

Orario
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì SU APPUNTAMENTO contattando l'ufficio
Santo Patrono: 27 aprile

Capo Settore: Paolo Grigoletto
Capo ufficio: Francesco Lamonarca