Ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge 39/89, l’esercizio dell’attività di mediazione svolta sia in forma di impresa e sia come mediazione occasionale è incompatibile:
LEGGE 39/89 art. 5 comma 3 bis
In deroga a quanto disposto dal comma 3 l'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128 sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli.
Mediazione immobiliare e attività di amministrazione di condomini
In base alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1925/2025 ed alle conseguenti indicazioni ministeriali diramate con nota del 25.07.2025 prot. 0025145, l’incompatibilità tra l’attività del mediatore in affari – sezione agenti immobiliari e l’attività dell’amministratore di condominio - quand’anche svolta in forma imprenditoriale - è limitata nel solo caso di esercizio congiunto nei confronti di uno stesso bene o di beni comparabili.
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