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Provvedimenti Sanzionatori

Sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari, l’agente che per la propria attività si avvale di moduli o formulari  non preventivamente depositati presso la Camera di Commercio competente per territorio, è punito con la sanzione amministrativa di € 1.549,37 (art. 21 comma 1 - DM 452/1990); se si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati incorre nella sanzione di € 516,46 (art. 21 comma 2 - DM 452/1990).

 

Fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari, gli/le agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela della clientela, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000 (art. 3, c. 5-bis, L. 39/89).

Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con CIRCOLARE 3705/C del 21.05.2018 la sanzione amministrativa da euro 3.000 ad euro 5.000 va applicata unicamente al personale dell'agenzia d’affari in mediazione immobiliare e a quello con mandato a titolo oneroso.

 

Sanzione amministrativa e penale per esercizio abusivo dell’attività di mediazione

Ai sensi dell'art. 8 della L. 39/1989 e successive modificazioni, l'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione senza l'iscrizione nel Registro Imprese è punito con la sanzione amministrativa da 7.500 a 15.000 euro.

Per coloro che siano già incorsi nella sanzione per esercizio abusivo, anche se hanno effettuato il pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'art. 348 del Codice penale e dall'art. 2231 del Codice Civile.

 

Sanzioni disciplinari

La Camera di Commercio I.A.A. di Treviso-Belluno ha emanato, con delibera di Consiglio n. 14 del 25/11/2024, un Regolamento, in vigore dal 18/12/2024, che disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento nei confronti degli/delle agenti di affari in mediazione di cui all’art. 3 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, che nell’esercizio della loro attività si rendano responsabili di comportamenti atti a turbare il regolare andamento del mercato, o che abbiano tenuto comportamenti in contrasto con le norme che disciplinano la loro attività, violando obblighi previsti da leggi o da disposizioni regolamentari.


Regolamento: Procedimento di applicazione delle sanzioni disciplinari agli Agenti d’Affari in Mediazione


Per quanto non previsto dal Regolamento, si rinvia alle diposizioni dettate in materia dalla Legge 3 febbraio 1989, n. 39, dal già citato D.M. n. 452/1990 e dal D.M. 26 ottobre 2011.
Le sanzioni disciplinari già previste dagli artt. 19 e 20 del D.M. 452/1990 e richiamate dal D.M. 26.10.2011 all’art. 9, sono state riprese anche nel Regolamento sopra detto che disciplina il procedimento sanzionatorio che si può concludere con un provvedimento di:
- cancellazione dell’attività (inibizione dell’attività)
- sospensione dell’attività
- inibizione perpetua dell’attività
da annotare ed iscrivere nel R.E.A.
La cancellazione dell’attività (inibizione dell’attività) interviene per sopravvenuta incompatibilità o mancanza di requisiti per l’iscrizione.

La sospensione dell’attività (max 6 mesi) interviene nel caso di turbamento del normale andamento del mercato o di irregolarità nell’esercizio dell’attività.

L’inibizione perpetua dell’attività (ex radiazione dal ruolo) interviene per i casi più gravi di irregolarità o turbativa di mercato, nel caso di esercizio della professione durante il periodo di sospensione o nel caso sia stata irrogata per tre volte la sospensione dell’attività.

Un elenco non esaustivo delle fattispecie sanzionabili è riportato in appendice al Regolamento.

I provvedimenti disciplinari, amministrativi e penali sono altresì annotati ed iscritti nel R.E.A., come disposto dall’art. 3, comma 4 del D.M. 452/90.

 


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