Legge 39/1989: disciplina della professione di mediatore
D.M. 452/1990: Norme di attuazione della Legge 3.2.1989, n. 39
D.M. 300/1990: Regolamento sulle materie degli esami
D.M. 589/1993: “Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione”
Circolare 18.12.2001 n. 515950 del Ministero delle attività produttive
Circolare MSE n. 3635/C del 6 maggio 2010
Circolare MSE n. 3637/C del 10 agosto 2010
Decreto MSE 26 ottobre 2011 - Mediatori
Circolare MSE n. 3648/C del 10 gennaio 2012
Circolare MSE n. 3662/C del 10 ottobre 2013
Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 6366 del 19.06.2015
Circolare MSE n. 3705/C del 21.05.2018
Il D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (c.d. “Direttiva Servizi”) è entrato in vigore l’08.05.2010 disciplinando all’art. 73 l’attività di agente d’affari in mediazione.
Tale articolo ha previsto:
- la soppressione del Ruolo mediatori,
- la presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per l’avvio dell’attività alla competente Camera di Commercio corredata delle dichiarazioni sostitutive e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti,
- l’iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA di tutti i soggetti già iscritti nel predetto Ruolo (imprese e persone fisiche) e di tutte le imprese che intendendono iniziare “ex novo” l’attività di agente d’affari in mediazione,
- l’iscrizione, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del REA avente “ effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale”
- che i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel R.I. (registro delle imprese) o nel REA (repertorio delle notizie economiche e amministrative).
Con D.M. 26.10.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre definito:
N.B.
La soppressione del Ruolo e le nuove procedure non modificano i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa di settore.
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai titolari di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di società nonché da tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l’attività per conto dell’impresa (preposti, dipendenti, collaboratori, procuratori, institori ecc…)
L’iscrizione nel soppresso ruolo mediatori non costituisce più requisito professionale abilitante dal 13.05.2016 ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.M. 26.10.2011.
Notizia pubblicata il 16/05/2019
Ridotte le incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di mediazione
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Notizia pubblicata il 14/01/2019
Riapertura termini per l'aggiornamento della propria posizione nel Registro Imprese/REA sino al 31 dicembre 2019
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Notizia pubblicata il 27/05/2016
Dal 13 maggio 2016 l'iscrizione nell'ex Ruolo agenti d'affari in mediazione non costituisce più requisito professionale abilitante
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Notizia pubblicata il 26/08/2014
Mancato adeguamento dell'obbligo di aggiornamento per agenti di commercio e mediatori immobiliari
Rischio di inibizione alla continuazione dell'attività.
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Notizia pubblicata il 07/05/2012
Dal 12 maggio 2012 nuove modalità di iscrizione per agenti, mediatori, mediatori marittimi e spedizionieri
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Stabilite le modalità di iscrizione al Registro Imprese e al REA
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012 il decreto ministeriale dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (attuativo della direttiva servizi) che ha soppresso i ruoli camerali dei Mediatori e degli Agenti e Rappresentanti di commercio.
Il decreto prevede le nuove modalità di iscrizione al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo degli esercenti l'attività e individua le modalità di trasferimento dei soggetti già iscritti agli ex ruolo, nonché le modalità d'esercizio in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte di imprese comunitarie.
Le disposizioni del decreto acquistano efficacia decorsi 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al fine di consentire gli adempimenti tecnici dei sistemi informatici. Ne consegue che i decreti sono operativi dal giorno 13 maggio 2012.
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Riferimenti normativi:
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