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Diritto Annuale 2016

Con D.P.C.M. 15 giugno 2016 (76 Kb), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2016, n. 139, sono stati differiti i termini di effettuazione dei versamenti delle imposte per alcuni contribuenti.

Il differimento dei termini di versamento si applica anche al diritto annuale.

I contribuenti che possono fruire del differimento termini sono:

  • Tutti i contribuenti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze
  • La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività)
  • La proroga riguarda anche i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e coloro che hanno aderito al nuovo regime forfetario, ancorché esclusi per legge dall'applicazione degli studi di settore
  • Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore

Le scadenze sopra indicate per tali soggetti sono prorogate al:

  • 6 luglio 2016 senza alcuna maggiorazione;
  • 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Gli importi del diritto annuale per il 2016 risultano, come stabilito con D.L. 24 giugno 2014 n. 90, dalla riduzione del 40% degli importi previsti dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21 aprile 2011.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con propria circolare prot. n. 0279880 del 22.12.2015, ha confermato quanto già stabilito con il suddetto decreto determinando gli importi dovuti in misura fissa e confermando le aliquote per il calcolo in base agli scaglioni di fatturato che trovano applicazione dal 1 gennaio 2016.

In sostanza, i criteri per il calcolo del diritto annuale 2016 sono i medesimi utilizzati nel 2014.
Al termine del calcolo l'importo da versare si otterrà riducendo del 40% la somma ottenuta ed arrotondandola all'unità di euro.

Per le imprese che versano in misura fissa gli importi sono i seguenti rispettivamente per la sede ed ogni unità locale:

IMPORTI
Tipologia Sede per ogni UL
(*) l'importo dovuto per la sede è di € 52,80 arrotondato ad € 53,00; l'importo dovuto per unità locale è di € 10,56 arrotondato ad € 11,00; nel caso di iscrizione della sede e di una o più unità locali l'arrotondamento all'unità di euro deve avvenire al termine del calcolo.
Imprese individuali (iscritte in sez. speciale) € 53,00 (*) € 11,00 (*)
Imprese individuali (iscritte in sez. ordinaria) € 120,00 € 24,00
Società semplici agricole € 60,00 € 12,00
Società semplici non agricole € 120,00 € 24,00
Società tra avvocati € 120,00 € 24,00
Unità locali di imprese con sede all'estero   € 66,00
Sede secondaria di imprese con sede all'estero € 66,00  
Solo REA (Enti religiosi, fondazioni, Associazioni ecc.) € 18,00  

Per le società di persone, società di capitali, società cooperative e consorzi gli importi da versare devono essere calcolati sulla base del fatturato dichiarato ai fini IRAP (dichiarazione IRAP 2016) relativamente alla competenza 2015. Se il fatturato risulta inferiore od uguale ad € 100.000,00 il diritto da versare è pari ad € 120,00 per la sede ed € 24,00 per ogni unità locale, gli stessi importi sono validi anche per la prima iscrizione.

Le scadenze rimangono, come al solito, fissate al 16 giugno 2016 oppure al 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%.

Collegamtnto al sito dirittoannuale.camcom.it per il calcolo e il pagamento online del diritto annuale

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