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Diritto Annuale 2012

Con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 27.12.2011 è stato confermato che le misure fisse, le aliquote e le misure transitorie stabilite dal D.M. 21 aprile 2011 (29 kb), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2011, n. 127, resteranno immutate anche per l'anno 2012. Pertanto:

  • Le società semplici con ragione sociale agricola o non agricola e le società di avvocati iscritte nella sezione speciale saranno tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente ma, transitoriamente, dal 2011 sono obbligate al versamento di un diritto annuale in misura fissa:
    • le società semplici agricole sono tenute al versamento di € 100,00 per la sede e di € 20,00 per eventuali unità locali
    • le società semplici non agricole e le società di avvocati sono tenute al versamento di € 200,00 per la sede e di € 40,00 per eventuali unità locali
  • Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese sono tenute dal 2011 al versamento di un diritto in misura fissa (€ 200,00) in luogo di una misura commisurata al fatturato
  • Le sedi di soggetti iscritti esclusivamente nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), non tenute fino al 2010 al versamento di alcun diritto annuale, sono tenute dal 2011 al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa pari ad € 30,00 (nulla è dovuto per eventuali unità locali)(art. 2 co. 3 D.M. 21 aprile 2011)
  • Si ricorda che per le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero deve essere versato, per ciascuna di esse, un importo pari ad € 110,00 (art. 5 commi 2 e 3 D.M. 21 aprile 2011)

La scadenza per il pagamento è fissata la 16 giugno 2012, ma poiché cade di sabato, è possibile il versamento entro il 18/06/2012 oppure con maggiorazione dello 0,40% entro il 18/07/2012.
Per le società di capitali che approvino il bilancio dopo il 31 maggio la scadenza resta al 16/07/2012.

Con D.P.C.M. 6 giugno 2012, pubblicato nella G.U. del 12 giugno 2012, n. 135, sono stati differiti i termini di effettuazione dei versamenti delle imposte per alcuni contribuenti.

Il differimento dei termini di versamento si applica anche al diritto annuale.

I contribuenti che possono fruire del differimento termini sono:

  1. Tutte le IMPRESE INDIVIDUALI (sia iscritte nella sezione speciale sia in sezione ordinaria)
  2. Gli ALTRI SOGGETTI che esercitano attività per le quali siano stati elaborati gli studi di settore (ivi compresi i soggetti Rea rientranti in tale tipologia)

Le scadenze sopra indicate per tali soggetti sono prorogate al:

  • 9 luglio 2012 senza alcuna maggiorazione
  • 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

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Diritto Annuale

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