Accesso civico
Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha soppresso alcuni obblighi e ne ha previsti di nuovi.
L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, così come recentemente riformato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che consente a chiunque il diritto di richiedere, senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione.
È bene precisare che l'istituto giuridico dell'accesso civico è diverso dall'accesso agli atti di cui alla L. n. 241/1990.
L'accesso civico, infatti, introduce una legittimazione generalizzata a richiedere documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente.
Secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
Il diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990, invece, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.
Registro degli accessi
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato)
Esercizio dell'accesso civico
Chiunque può esercitare l'accesso civico.
Infatti, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali).
Va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.
La richiesta di accesso civico va presentata, preferibilmente scaricando lo specifico modulo, in carta libera a mezzo posta, e-mail o PEC, indirizzandola al Responsabile della trasparenza della Camera di Commercio di Treviso - Belluno.
Con deliberazione di Giunta n. 119 del 22.12.2016, il dott. Marco D'Eredità è stato designato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Dott. Marco D'Eredità
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso
Tel. 0422 5951 - Fax 0422 595595
e-mail: segreteria.generale@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
Il titolare del potere sostitutivo è stato individuato, con il medesimo provvedimento di nomina del Responsabile della Trasparenza, nel dott. Francesco Rossato di cui si riportano i recapiti:
Dott. Francesco Rossato
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso
Tel. 0422 5951 - Fax 0422 595595
e-mail: segreteria.generale@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it
Esclusivamente nel caso in cui sia stato previamente esercitato il diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e, nei termini previsti dal D.Lgs. 33/2013, vi sia stata inerzia sia del Responsabile della trasparenza, sia del titolare del potere sostitutivo, è possibile rilevare la mancata pubblicazione di uno o più dati, la loro incompletezza, il mancato aggiornamento e il formato non aperto tramite segnalazione all'Autorità nazionale Anticorruzione.
Aggiornamento pagina: 3 marzo 2023