Normativa in materia di aiuti di Stato
La normativa comunitaria sugli "aiuti di Stato", che trova la sua base fondamentale negli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha tra i suoi principali obiettivi quello di garantire la libera concorrenza fra le imprese europee, di favorire lo sviluppo del grande "Mercato Unico Europeo", di evitare le distorsioni del commercio fra gli Stati membri dell'Unione Europea, di stimolare lo sviluppo delle Piccole Medie Imprese (PMI) e di creare uguali condizioni di crescita fra le PMI e le grandi imprese.
Per aiuto di Stato s'intende un'agevolazione concessa - direttamente o indirettamente - mediante risorse pubbliche a soggetti che svolgono attività d'impresa.
Nella disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, la nozione di impresa è piuttosto ampia e comprende qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento. Costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.
In ottemperanza ai Regolamenti comunitari, non possono beneficiare dei contributi camerali di cui all'apposito Regolamento (497 Kb):
- le iniziative intraprese anteriormente all'emissione della richiesta di concessione del contributo; ciò per assicurare il rispetto del principio di necessità dell'intervento pubblico
- gli aiuti al funzionamento; sono definiti aiuti al funzionamento quegli aiuti privi di carattere innovativo, i quali si limitano ad agevolare l'ordinaria amministrazione e la gestione corrente di una organizzazione/impresa