IN EVIDENZA
Covid-19. Le novità introdotte dal DPCM del 10 aprile
Circolare del 14 aprile del Ministero dell'Interno inviata ai Prefetti
Le principali novità: attività commerciali, attività produttive »
Comunicazioni da inviare alle Prefetture »
Normativa di approfondimento »
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 è stata disposta l'applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.
L'art. 1 del D.P.C.M. riproduce, con alcune integrazioni, le prescrizioni, già contenute nei provvedimenti governativi attuativi della normativa emergenziale ed efficaci fino al 13 aprile, finalizzate a contenere e contrastare i rischi sanitari connessi all'attuale emergenza.
Attività commerciali
L'attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ribadisce l'esclusione da tale misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'Allegato 1.
Tra le attività consentite sono stati inseriti il:
- commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria,
- commercio al dettaglio di libri
- commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.
Per gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa obbligo di assicurare:
- distanza interpersonale di un metro,
- ingressi in modo dilazionato,
- sosta all'interno dei locali solo per il tempo necessario all'acquisto di beni con applicazione delle misure contenute nell'Allegato 5.
Trasporto pubblico locale
Il Presidente della Regione, nel disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, deve modularne l'erogazione in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
E' previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa disporre, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, riduzioni, sospensioni o limitazioni dei servizi di trasporti, anche internazionali, automobilistico, ferroviario,
aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori.
Attività produttive
L'art. 2 del decreto conferma la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3, modificabile con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Restano sempre consentite:
L'art. 2 amplia, pertanto, il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 del medesimo articolo.
Inoltre lo stesso articolo sottopone le attività di cui alle sopradistinte lettere a), e) ed f) al medesimo sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, innovando la precedente disciplina che, per le attività di cui alla sopradistinta lettera f), prevedeva invece il meccanismo dell'autorizzazione.
Per la prosecuzione delle attività produttive nei territori di Belluno e Treviso consulta la sezione dedicata, con la modulistica aggiornata:
Comunicazioni da inviare alle Prefetture
IMPORTANTE: Le comunicazioni già pervenute alle Prefetture non devono essere rinnovate.
Per quanto concerne le richieste di autorizzazione (presentate sotto la vigenza della precedente regolamentazione) non ancora definite o decise negativamente, le Prefetture sono state invitate a dare un'accelerazione d'istruttoria, al fine di verificare se le stesse possano considerarsi come comunicazioni legittimamente presentate ai sensi delle nuove disposizioni.
Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di:
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