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Homepage / Registro Imprese / Cenni sulle sanzioni amministrative

Cenni sulle sanzioni Registro Imprese e R.E.A.

Le domande di iscrizione al Registro Imprese e le denunce al R.E.A. devono essere presentate, di norma, entro 30 giorni dalla data dell'atto da iscrivere o dell'evento da comunicare, o comunque, nei termini diversi stabiliti dalla legge.

La ritardata o omessa comunicazione al Registro Imprese e al REA prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di tutte le persone obbligate alla comunicazione.

 

Scarica PDFTabella riassuntiva violazioni Registro Imprese / REA

 

Note

  • La legge n. 180 del 11.11.2011, entrata in vigore il 15.11.2011, ha modificato l'art. 2630 c.c., riducendo gli importi delle sanzioni amministrative del registro imprese.
    In materia di applicazione delle sanzioni amministrative vige il principio "tempus regit actum" in base al quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha, pertanto, effetto retroattivo.
    Indipendentemente, quindi, dalla data di presentazione della domanda/denuncia tardiva, se i termini di presentazione della stessa scadevano prima del 15 novembre 2011 si applicano ancora gli importi più alti previsti dall'art.2630 del C.C. prima dell'entrata in vigore della legge 180/2011.

  • Per l'applicazione delle sanzioni valgono le procedure previste dalla legge n. 689/1981.

  • PRESCRIZIONE: Le violazioni sopra indicate hanno natura di illecito omissivo permanente, in quanto il comportamento che si omette (la presentazione della pratica) continua ad essere indefinitamente richiesto anche dopo la scadenza del termine previsto, a tutela della pubblicità e della trasparenza nei confronti dei terzi.
    Il comportamento illecito non si esaurisce, quindi, con lo scadere del termine previsto dalla legge per adempiere, ma si protrae finché tale adempimento non viene posto in essere.
    L’illecito, dunque, si protrae sino a quando non termina la situazione antigiuridica, ossia sino a quando cessa la condotta omissiva con la presentazione della pratica: solo da questo momento inizia a decorrere il termine quinquennale previsto dall'art. 28 L. 689/1981 per la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni.
    La presentazione ad oggi di una denuncia di iscrizione/modifica al R.I./REA di eventi avvenuti più di cinque anni fa è pertanto sanzionabile e non prescritta.

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