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Il Registro Imprese

Le imprese individuali

Soggetti iscrivibili

Nel Registro delle imprese vanno iscritte esclusivamente le persone fisiche che svolgono attività d'impresa.
In base all'art. 2082 del Codice civile, "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".
Questa definizione individua, quindi, i seguenti requisiti essenziali:

  • la professionalità (attività svolta dal titolare con continuità e non occasionalità);
  • l'organizzazione (attività svolta coordinando i fattori lavoro e/o capitale);
  • l'economicità (attività svolta con modalità di gestione atta a reintegrare i costi mediante i ricavi).

Soggetti non iscrivibili

Sono esclusi dall'iscrizione:

  • le persone fisiche prive dei sopra indicati requisiti di legge (ad es. lavoratori autonomi, prestatori d'opera);
  • i professionisti (ad es. artisti, inventori, amministratori di condominio, consulenti, prestatori di servizi), indipendentemente dall'iscrizione o meno in Ordini, Collegi od Albi professionali abilitanti, ai quali sono applicate le norme in materia d'impresa solo qualora l'esercizio della professione costituisca "elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa" (art. 2238 C.C.).

Tipologie di attività economica

L'imprenditore individuale che esercita una tra le seguenti attività:

  • produzione di beni e servizi
  • intermediazione nella circolazione dei beni
  • trasporto di cose e di persone per terra, per acqua e per aria
  • attività bancaria e assicurativa
  • attività ausiliaria delle precedenti
  • attività agricola (a seguito delle disposizioni introdotte con legge n. 580/1993)

deve quindi iscriversi nel Registro Imprese del luogo ove l´impresa ha la sede principale, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività (art. 2196 C.C.).

Per ulteriori indicazioni verificare il nuovo Sistema integrato di informazioni.

Il mancato rispetto dei termini di legge comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

Imprenditore commerciale e piccolo imprenditore: definizioni

Nella domanda d'iscrizione l'imprenditore dovrà specificare se trattasi di "imprenditore commerciale" (art. 2195 C.C.), iscrivibile nella sezione ordinaria o di "piccolo imprenditore" (art. 2083 c.c.) iscrivibile con la relativa qualifica nella sezione speciale.
Ai sensi del citato articolo 2083, è piccolo imprenditore la persona fisica che svolge le attività sopra indicate:

  1. con carattere di continuità;
  2. con l´apporto del proprio lavoro e di quello dei familiari;
  3. eventualmente anche con l´utilizzo di dipendenti, ma in ogni modo con prevalenza del proprio lavoro e di quello dei familiari sia rispetto al lavoro dei dipendenti sia al capitale investito nell´impresa.

Tale indicazione rappresenta pertanto un'autodichiarazione del soggetto richiedente, che non è soggetta ad alcun controllo sostanziale da parte dell'Ufficio Registro imprese.

Esercizio di attività agricola: imprenditore agricolo e coltivatore diretto

A norma dell'art. 2135 C.C., le attività agricole sono così definite: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

La persona fisica che esercita attività agricola deve iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese, specificando nella domanda d'iscrizione se trattasi di:

  • coltivatore diretto, qualora l'imprenditore operi in prevalenza con il lavoro proprio e dei familiari (si ricorda che l'art. 2083 C.C. ricomprende di diritto tra i piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo);
  • imprenditore agricolo, qualora l'imprenditore non rientri nella definizione sopra riportata.

Anche in questo caso, l'indicazione apposta in sede di presentazione della domanda d'iscrizione rappresenta un'autodichiarazione del soggetto richiedente, che non è soggetta ad alcun controllo sostanziale da parte dell'Ufficio.

Modificazioni e cancellazioni di imprese individuali

A norma dell'art. 2196 C.C., l'imprenditore deve inoltre richiedere l'iscrizione delle modificazioni intervenute successivamente all'avvio dell'impresa (ad es. variazione sede legale del titolare, aggiunta di altra attività economica, variazione ditta) e della cessazione dell'impresa, entro 30 giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
Il mancato rispetto dei termini di legge comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

Cancellazioni d'ufficio di imprese individuali non più operative

Il D.P.R. del 23 07/2004 n. 247 ha previsto la possibilità, da parte dell’ufficio Registro Imprese, di intervenire d’ufficio e procedere alla cancellazione di imprese individuali in presenza di determinate circostanze.
Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle imprese individuali sono:

  • decesso dell’imprenditore;
  • irreperibilità dell’imprenditore;
  • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
  • perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.

L’ufficio del Registro delle Imprese che rileva una delle circostanze sopra indicate avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio e richiede, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via pec - se iscritta e valida – la presentazione della domanda di cancellazione tramite invio telematico (ComUnica) con effetto dalla data in cui l’evento si è verificato, o, in alternativa, di fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’attività.
In considerazione dell’elevato numero di imprese da cancellare prive di un valido domicilio elettronico iscritto al Registro Imprese il Conservatore potrà adottare procedimenti di cancellazione massivi. In presenza di tali condizioni (numerosità ed assenza di PEC) la comunicazione di avvio e la comunicazione del contenuto del provvedimento potranno avvenire attraverso la pubblicazione all’Albo informatico camerale e nella sezione del sito dedicata al Registro Imprese.
Decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o dall'affissione della notizia all’albo camerale, in assenza di riscontri da parte dell’impresa, il Conservatore del Registro Imprese, con propria Determinazione, dispone la cancellazione dell’impresa dal Registro Imprese, come previsto dall’art. 40 del D.lgs 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n.120 del 11/09/2020.


L’impresa è cancellata con effetto dalla data di inserimento informatico del provvedimento nel Registro Imprese.

 

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e-mail: registro.imprese@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)

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