Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 febbraio 2008, pubblicato nella G.U. n. 54 del 4 marzo 2008, ha fissato gli importi del diritto annuale - anno 2008 per le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese sia nella sezione ordinaria che in quella speciale.
I nuovi importi entrano in vigore dal 5 marzo 2008.
Pertanto, le imprese iscritte a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino all'entrata in vigore del decreto in questione, sono tenute a compensare o a conguagliare l'importo pagato al momento dell'iscrizione entro il termine previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001 n. 359 (primo acconto delle imposte sui redditi) tramite modello F24, come indicato dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (108 Kb).
La Camera di Commercio provvederà, come ogni anno entro il mese di maggio, a comunicare a tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese di Treviso le nuove modalità di calcolo del versamento da effettuare a titolo di diritto annuale.
Ricordiamo che dal 2008, diversamente da quanto stabilito nel corso dei periodo transitorio, tutte le imprese iscritte alla sezione ordinaria sono tenute al calcolo del diritto dovuto sulla base del fatturato dell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento, con l'unica esclusione delle sedi secondarie di imprese con sede all'estero.
Inoltre, non è stata rinnovata la clausola di salvaguardia prevista dai precedenti decreti rendendo, quindi, possibile un aumento del diritto annuale dovuto per il 2008 rispetto al 2007.
Con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 11.04.2008 (150 Kb) e del 29.04.2008 (164 Kb) sono stati specificati i criteri ed i righi della dichiarazione IRAP 2008 sulla base dei quali determinare il "fatturato" per effettuare il calcolo del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.
Si prega di prendere attenta visione delle circolari suddette prima di procedere al calcolo del dovuto.
Nota per le Imprese Individuali iscritte nella Sezione Ordinaria
Con l'applicazione delle nuove misure fisse ed aliquote, le imprese individuali iscritte, su loro richiesta, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese sono tenute a versare un diritto annuale di € 200,00 o superiore in relazione al fatturato 2007 (come indicato nell'informativa).
Gli imprenditori individuali che esercitino, in modo abituale, un'attività organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, in cui il lavoro proprio e dei componenti della famiglia che collaborano nell'attività sia preponderante sul capitale investito e sugli altri fattori produttivi, compreso il lavoro prestato da terzi ("piccoli imprenditori" ai sensi dell'art. 2083 C.C.), se sussistono i predetti requisiti, possono transitare, con apposita denuncia (modello I2, 219 Kb), nella sezione speciale del Registro delle Imprese, restando - così - obbligati dal 2009 al pagamento del diritto annuale in misura fissa (€ 88,00 se non variata da successivo decreto ministeriale).
La scadenza per il pagamento è fissata al 16 giugno 2008, tranne casi particolari relativi alla sezione ordinaria e indicati nelle istruzioni.
Si ricorda che l'art.18 del D.Lgs. 241/1997 stabilisce che "Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
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