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Vendita di farmaci da banco

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006 (c.d. Decreto "Bersani"), convertito nella L. n. 248/2006, tutti:

  • gli esercizi di vicinato aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti
  • le medie strutture di vendita (esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti)
  • grandi strutture di vendita (esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente)

possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica.
Tale vendita è soggetta a preventiva comunicazione di inizio attività, che va inviata:
- al Ministero della salute
- alla Regione in cui ha sede l'esercizio

Una copia di quella inviata al Ministero della Salute, senza allegati, deve essere trasmessa anche all'Agenzia Italiana del Farmaco (Via della Sierra Nevada, 60 - 00144 ROMA).
Infine, una copia va anche trasmessa per conoscenza al Comune dove ha sede l'esercizio.

La modulistica per la comunicazione di inizio attività e di cessazione della stessa sono disponibili nella sezione "Tracciabilità del farmaco" del sito del Ministero della salute.

È necessario che i soggetti giuridici comunichino tempestivamente ogni variazione intervenuta nei dati inviati alle Autorità sopra indicate, nonché la cessazione dell'attività di vendita.

È sempre richiesta la presenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.


AVVERTENZE
I soggetti giuridici titolari di siti logistici in Italia, che effettuano la distribuzione finale di farmaci ai sensi dell'art. 5 del Decreto Bersani, nella comunicazione di inizio attività devono includere i dati necessari all'assegnazione dell'identificativo univoco di ciascun sito logistico necessario al sistema di monitoraggio dei prodotti medicinali.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Ministero della salute, con la circolare n. 3 del 3 ottobre 2006, ha disciplinato la vendita di alcune tipologie di medicinali al di fuori della farmacia, in applicazione dell'art. 5 del Decreto Bersani.
La circolare chiarisce che quelli che possono essere venduti sono effettivamente i medicinali industriali comprendenti medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica. Sono compresi, quindi, anche quelli che al momento, pur non avendo bisogno di ricetta per essere venduti, sono inseriti in fascia A, e quindi a carico del Servizio sanitario nazionale, in attesa di una riclassificazione.

Dal momento poi che né il Decreto Bersani, né la legge di conversione, parlano di medicinali ad uso umano, possono quindi essere venduti nei supermercati anche i medicinali per uso veterinario, che non necessitano di ricetta medica.
Anche i prodotti omeopatici, che la normativa comunitaria ricomprende nella nozione "medicinali", possono essere venduti negli esercizi commerciali previsti dal predetto art. 5, quando sono classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica.

La possibilità di vendita in esercizi diversi dalle farmacie, invece, non riguarda le preparazioni medicinali non industriali.
Non prevedendo specifiche deroghe alle norme in vigore, il Decreto Bersani non consente nè alcuna preparazione farmaceutica, nè la vendita di "formule officinali", anche qualora siano preparate in una farmacia aperta al pubblico e, per composizione, risultino vendibili senza ricetta medica.

Altre importanti informazioni vengono poi date per quanto riguarda la presenza di farmacisti presso l'esercizio, la disposizione di un apposito reparto, diverso in base al tipo di esercizio commerciale in cui è effettuata la vendita ed in cui, comunque, sia assicurata la corretta conservazione di tutti i farmaci, anche nei casi in cui i farmaci devono essere conservati in frigorifero.

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