Il ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse, mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
In particolare, il contribuente, che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo, deve provvedere a versare:
Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale entro i termini di legge (30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell'annotazione; 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di apertura di unità locale) può usufruire dell'istituto del ravvedimento:
La data della violazione coincide con il termine per il versamento del dovuto (ad esempio: se il diritto annuale 2023 doveva essere versato entro il 30.06.2023 e non è stato versato, questa è la data di commissione della violazione; se il versamento relativo all'iscrizione di una nuova impresa o ad una nuova unità locale di impresa già iscritta non viene effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda/denuncia, aggiungendo 30 giorni alla data di protocollo della domanda si ottiene la data di violazione).
Il pagamento va effettuato mediante il modello F24, compilando la sezione IMU e altri Tributi Locali, indicando il codice ente TV e l'anno di riferimento del diritto dovuto, con l'utilizzo dei seguenti codici:
» 3850 per il tributo
» 3851 per gli interessi
» 3852 per le sanzioni
RAVVEDIMENTO BREVE | RAVVEDIMENTO LUNGO | ||
---|---|---|---|
ANNO 2023 | Imprese già iscritte | Ravvedimento lungo: 1 anno dalla violazione (*) | |
ANNO 2024 | Imprese nuove iscritte | Fino a 30 giorni dalla data della violazione (*) | 1 anno dalla violazione (*) |
Imprese già iscritte | Fino a 30 giorni dal 01 luglio 2024 poichè il 30/06/2024 cade di domenica (**) |
1 anno dalla violazione (*) |
(*) Per violazione si intende l'omesso o incompleto versamento del diritto entro i termini previsti per l'assolvimento dello stesso.
(**) Come previsto dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) n. 3587/c del 20 giugno 2005.
La Circolare n. 50/E del 2002 dell'Agenzia delle Entrate precisa che nell'ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Le scadenze sopra indicate si riferiscono alla scadenza ordinaria. Per imprese che godono di scadenze diverse, a seguito di interventi normativi puntuali (differimento per studi di settore) o generali, le scadenze suddette dovranno essere calcolate sommando 30 giorni (ravvedimento breve) oppure 1 anno (ravvedimento lungo) alla scadenza propria dell'impresa.
Per quanto riguarda l'ammontare del Diritto Annuale da versare, si fa riferimento a quanto detto nella sezione dedicata del Diritto Annuale.
Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli al tributo non versato, al tasso legale annuo dello del 5,00% dal 01/01/2023 e del 2,5% dal 01/01/2024, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito.
L'importo degli interessi si determina come di seguito indicato:
interessi moratori = ammontare tributo non versato X tasso legale annuo X n. di giorni / 365
(E' possibile calcolare o verificare gli importi con il file di ausilio al calcolo ravvedimento 2023 o con il file di ausilio al calcolo ravvedimento 2024)
Possono procedere al ravvedimento tutti i contribuenti, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.
In particolare, è utile precisare che la norma allude a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell'autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili.
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