Il sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti per la propria funzionalità. Continuando la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie. Per saperne di più consulta la nostra Cookie Policy | Chiudi avviso

RAVVEDIMENTO OPEROSO


Cos'è

Il ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse, mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

In particolare, il contribuente, che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo, deve provvedere a versare:

  • l'importo del tributo dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente)
  • l'importo della sanzione ridotta
  • l'importo degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera

Termini, scadenze e applicazione

Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale entro i termini di legge (30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell'annotazione; 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di apertura di unità locale) può usufruire dell'istituto del ravvedimento:

  1. entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve) versando:
    • l'importo del diritto annuo dovuto
    • gli interessi di mora calcolati al tasso legale (dal 1.1.2023 e fino al 31.12.2023 - 5,00% e dal 1.1.2024 e fino al 31.12.2024 - 2.5%)
    • la sanzione pari al 3,75% del tributo
  2. dal 31° giorno ed entro un anno dalla violazione (ravvedimento breve) versando
    • l'importo del diritto annuo dovuto
    • gli interessi di mora calcolati al tasso legale (dal 1.1.2023 e fino al 31.12.2023 - 5,00% dal 1.1.2024 e fino al 31.12.2024 - 2,5%)
    • la sanzione pari al 6,00% del tributo

La data della violazione coincide con il termine per il versamento del dovuto (ad esempio: se il diritto annuale 2023 doveva essere versato entro il 30.06.2023 e non è stato versato, questa è la data di commissione della violazione; se il versamento relativo all'iscrizione di una nuova impresa o ad una nuova unità locale di impresa già iscritta non viene effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda/denuncia, aggiungendo 30 giorni alla data di protocollo della domanda si ottiene la data di violazione).

Il pagamento va effettuato mediante il modello F24, compilando la sezione IMU e altri Tributi Locali, indicando il codice ente TV e l'anno di riferimento del diritto dovuto, con l'utilizzo dei seguenti codici:

» 3850 per il tributo
» 3851 per gli interessi
» 3852 per le sanzioni

 

Riepilogo delle informazioni relative al ravvedimento operoso
  RAVVEDIMENTO BREVE RAVVEDIMENTO LUNGO
ANNO 2023 Imprese già iscritte Ravvedimento lungo: 1 anno dalla violazione (*)
ANNO 2024 Imprese nuove iscritte Fino a 30 giorni dalla data della violazione (*) 1 anno dalla violazione (*)
Imprese già iscritte Fino a 30 giorni dal 01 luglio 2024 poichè il 30/06/2024 cade di domenica (**)

1 anno dalla violazione (*)

(*) Per violazione si intende l'omesso o incompleto versamento del diritto entro i termini previsti per l'assolvimento dello stesso.
(**) Come previsto dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) n. 3587/c del 20 giugno 2005.

La Circolare n. 50/E del 2002 dell'Agenzia delle Entrate precisa che nell'ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Le scadenze sopra indicate si riferiscono alla scadenza ordinaria. Per imprese che godono di scadenze diverse, a seguito di interventi normativi puntuali (differimento per studi di settore) o generali, le scadenze suddette dovranno essere calcolate sommando 30 giorni (ravvedimento breve) oppure 1 anno (ravvedimento lungo) alla scadenza propria dell'impresa.

Come si calcola

Per quanto riguarda l'ammontare del Diritto Annuale da versare, si fa riferimento a quanto detto nella sezione dedicata del Diritto Annuale.

Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli al tributo non versato, al tasso legale annuo dello del 5,00% dal 01/01/2023 e del 2,5% dal 01/01/2024, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito.

L'importo degli interessi si determina come di seguito indicato:

interessi moratori = ammontare tributo non versato X tasso legale annuo X n. di giorni / 365

(E' possibile calcolare o verificare gli importi con il file di ausilio al calcolo ravvedimento 2023 o con il file di ausilio al calcolo ravvedimento 2024)

Contribuenti interessati

Possono procedere al ravvedimento tutti i contribuenti, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

In particolare, è utile precisare che la norma allude a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell'autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili.

NEWSLETTER

Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa

Per informazioni:

Diritto Annuale

Sede di Treviso
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 3° piano
Tel. 0422 595213
e-mail: diritto.annuo@tb.camcom.it
PEC: diritto.annuo@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)

Prenota un appuntamento
- in videochiamata: Sportello Online
- in presenza: contattando l'ufficio

Orario
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico
pomeriggio: mercoledì 15.00 - 16.30
AGOSTO: servizio sospeso
Santo Patrono: 27 aprile

Capo Settore: Raffaella Manganiello
Capo Ufficio: Chiara Comin