Se qualcuno ha erroneamente effettuato un versamento non dovuto del diritto annuale può ottenere il rimborso presentando, entro 24 mesi dalla data del pagamento, una richiesta alla competente Camera di Commercio.
Alla richiesta va allegata la documentazione necessaria per evidenziare il diritto al rimborso (non sussistenza dell'obbligo di pagamento, oppure somme versate oltre il dovuto).
Trascorsi 24 mesi dal pagamento, decade il diritto al rimborso.
Riportiamo quanto stabilito dall'art. 10 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359:
Se qualcuno ha, per errore:
può effettuare la compensazione tra il credito che ne deriva con altri versamenti a debito, sia relativi al diritto annuale che ad altri tipi di tributo.
Per fare questo, è necessario predisporre un modello F24, indicando:
Ricordiamo che la compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Inoltre, è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) e 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale).
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