Sono mediatori marittimi i soggetti - persone fisiche o giuridiche - che esercitano professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
Pertanto l'attività di mediatore marittimo consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e di contratti di trasporto marittimo di cose.
Il D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. "Direttiva Servizi") è entrato in vigore l'08.05.2010 disciplinando all'art. 75 l'attività di mediatore marittimo.
Tale articolo ha previsto:
Con D.M. 26.10.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre definito:
La soppressione del Ruolo e le nuove procedure non fanno venir meno i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa di settore.
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai titolari di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di società, dagli eventuali preposti nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa (dipendenti, collaboratori, procuratori, institori ecc…)
L'iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.M. 26.10.2011.
Per poter svolgere l'attività di mediazione marittima non abilitante ad esercitare pubblici uffici, i titolari di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di società e tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l'attività per conto dell'impresa (preposti, dipendenti, collaboratori, procuratori, institori ecc…) devono possedere i sotto elencati requisiti e presentare tramite l'applicazione Comunicastarweb o altro software compatibile, una pratica telematica di inizio attività allegando i modelli ministeriali "MEDIATORI MARITTIMI" acclusi al D.M. 26.10.2011, come da indicazioni tecniche presenti nella seguente guida: "Guida per le pratiche telematiche" link: https://starweb.infocamere.it/starweb/docPubblici/GUIDA_STARWEB.PDF
L'esercizio dell'attività di mediatore marittimo non abilitato ai pubblici uffici è subordinato al possesso dei requisiti morali ed al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 7, lettera d), ed e), della Legge 12 marzo 1968, n. 478.
Requisiti morali:
Requisiti professionali:
(è necessario possedere solo uno dei seguenti requisiti)
Per l'esercizio dell'attività di mediatore marittimo è necessario avere effettuato il deposito cauzionale di € 258,23 alla Tesoreria Provinciale dello Stato previa costituzione deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.
La cauzione è dovuta soltanto con il primo avvio dell'attività svolta presso la sede legale/principale o presso un'unità locale.
Quando l'attività è esercitata presso più sedi o unità locali nella stessa Provincia la prestazione della Cauzione è dovuta un'unica volta con il primo avvio dell'attività (pertanto non sono dovute tante Cauzioni quante sono le sedi presso le quali è avviata l'attività).
Diversamente, laddove l'attività è esercitata in più sedi o unità locali ubicate in Province diverse, è dovuta la prestazione della Cauzione per il primo avvio dell'attività in Provincia di Treviso o Belluno.
In caso di cessazione dell'attività l'impresa deve chiedere al Registro delle imprese lo svincolo della cauzione, compilando il riquadro "svincolo della cauzione" della sezione "MODIFICHE" del modello "MEDIATORI MARITTIMI".
L'attività di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico (escluso l'impiego pubblico con part-time non superiore al 50%) o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima.
Gli esami si svolgono presso la Camera di Commercio capoluogo di Regione (Camera di Commercio di Venezia Rovigo).
La Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero o di esperienza professionale svolta all'estero da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.
Per tale riconoscimento occorre rivolgersi al Ministero dello Sviluppo economico seguendo le istruzioni presenti sul sito al seguente link. "Servizi e professioni"
L'impresa che intende svolgere l'attività di mediatore marittimo deve presentare, utilizzando la piattaforma “DIRE” o altro software compatibile, una pratica telematica di inizio attività al Registro delle Imprese del luogo dove intende svolgere l'attività, allegando:
Si precisa che la data di inizio dell'attività deve essere contestuale all'invio della pratica telematica, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e successive modifiche.
Per la corretta compilazione della pratica telematica accedere a DIRE
NOTA BENE
Anche in caso di utilizzo di programmi diversi da DIRE deve essere compilata la specifica modulistica Ministeriale (Allegato A – Modello Mediatori Marittimi e Allegato B – Modello Intercalare REQUISITI), in formato XML E PDF/A compilabile telematicamente all’interno dell’applicativo utilizzato.
Detti modelli dovranno essere allegati alla pratica telematica sottoscritti digitalmente dal/i soggetto/i interessato/i e dall'intermediario oppure sottoscritti con firma autografa dal/i soggetto/i interessato/i e digitalmente dall'intermediario, in quest’ultimo caso sarà necessario scansionare la suddetta modulistica.
Al Modello Mediatori Marittimi dovrà essere attribuito il codice documento C36
Al Modello Intercalare REQUISITI dovrà essere attribuito il codice documento C37
All'atto di cessazione dell'attività il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante di società, al fine di conservare il proprio requisito professionale può entro 90 giorni dalla data di cessazione della stessa, iscriversi nell'apposita sezione del REA - trasmettendo una pratica telematica di iscrizione: "Persona Fisica non esercitante attività d'impresa per le attività di mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi" allegando: il modello MEDIATORI MARITTIMI compilato nella Sezione ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (A REGIME) sottoscritto dall'interessato (firma del soggetto che presenta il modello MEDIATORI MARITTIMI) e firmato digitalmente dall'intermediario.
Dichiarazione disposizioni antimafia
L'art. 18 della L. 478/1968 prevede possano essere inflitte le seguenti sanzioni:
L'art. 17 della L. 478/1968 prevede inoltre:
"Il mediatore marittimo che abbia subito una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare."
L'art. 25 della L. 478/1968 prevede:
"L'esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo prescritta dall'articolo 1, quando non costituisca più' grave reato, è punito a norma dell'articolo 665 del codice penale."
L'art. 27 del D.M. 66/1973 prevede inoltre la denuncia all'Autorità giudiziaria di coloro che esercitano abusivamente la professione di mediatore marittimo.
Articolo 1754 del codice civile
Legge 478/1968
Decreto MICA 10/12/1968
DPR 66/1973
D.Lgs. 59/2010 - art. 75
Circolare MSE n. 3635/C del 6 maggio 2010
Circolare MSE n. 3637/C del 10 agosto 2010
D.M. 26 ottobre 2011 - Mediatori Marittimi
Circolare MSE n. 3648/C del 10 gennaio 2012
D.Lgs. 147/2012 - art. 13
Decreto MSE 23 aprile 2013
Circolare MSE n. 3662/C del 10 ottobre 2013
Nota MSE prot. n. 227897 del 29 dicembre 2014
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