Il sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti per la propria funzionalità. Continuando la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie. Per saperne di più consulta la nostra Cookie Policy | Chiudi avviso

Homepage / Sono / Mediatore marittimo

Mediatore marittimo

Sono mediatori marittimi i soggetti - persone fisiche o giuridiche - che esercitano professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

Pertanto l'attività di mediatore marittimo consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e di contratti di trasporto marittimo di cose.

Il D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. "Direttiva Servizi") è entrato in vigore l'08.05.2010 disciplinando all'art. 75 l'attività di mediatore marittimo.

Tale articolo ha previsto:

  • la soppressione del Ruolo mediatori marittimi,
  • la presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per l'avvio dell'attività alla competente Camera di Commercio corredata delle dichiarazioni sostitutive e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti,
  • l'iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA previa verifica, da parte della Camera di Commercio, del possesso dei requisiti,
  • l'iscrizione, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del REA avente "effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale"
  • che i richiami al ruolo contenuti nella Legge 12 marzo 1968, n. 478, si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel R.I. (registro delle imprese) o nel REA (repertorio delle notizie economiche e amministrative).

Con D.M. 26.10.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre definito:

  1. il passaggio al Registro delle Imprese/R.E.A. dei soggetti già iscritti al precedente Ruolo
  2. le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese/REA delle imprese che intendono iniziare "ex novo" le predette attività.

Nota Bene

La soppressione del Ruolo e le nuove procedure non fanno venir meno i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa di settore.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai titolari di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di società, dagli eventuali preposti nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa (dipendenti, collaboratori, procuratori, institori ecc…)

L'iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.M. 26.10.2011.

Requisiti

Per poter svolgere l'attività di mediazione marittima non abilitante ad esercitare pubblici uffici, i titolari di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di società e tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l'attività per conto dell'impresa (preposti, dipendenti, collaboratori, procuratori, institori ecc…) devono possedere i sotto elencati requisiti e presentare tramite l'applicazione Comunicastarweb o altro software compatibile, una pratica telematica di inizio attività allegando i modelli ministeriali "MEDIATORI MARITTIMI" acclusi al D.M. 26.10.2011, come da indicazioni tecniche presenti nella seguente guida: "Guida per le pratiche telematiche" link: https://starweb.infocamere.it/starweb/docPubblici/GUIDA_STARWEB.PDF

L'esercizio dell'attività di mediatore marittimo non abilitato ai pubblici uffici è subordinato al possesso dei requisiti morali ed al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 7, lettera d), ed e), della Legge 12 marzo 1968, n. 478.

Requisiti morali:

  • non essere interdetto o inabilitato
  • non avere subito condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, l'esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  • non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia

Requisiti professionali:

(è necessario possedere solo uno dei seguenti requisiti)

    • avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (diploma di scuola media inferiore) ed avere superato presso la Camera di commercio capoluogo di Regione l'esame, di cui all'art. 9 della L. 478/1968, per l'attività di mediazione marittima;

 

    • essere iscritto nella sezione ordinaria del soppresso Ruolo interprovinciale mediatori marittimi, in quanto, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.M. 26.10.2011, tale iscrizione costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l'avvio dell'attività;

 

  • essere iscritto nell'apposita sezione R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo). Questo requisito è valido per i mediatori marittimi che cessano l'attività ed entro 90 giorni dalla data di cessazione si iscrivono nell'apposita sezione REA ai fini del mantenimento dei requisiti (D.M. 26/10/2011 art. 8 comma 1)

Deposito cauzionale

Per l'esercizio dell'attività di mediatore marittimo è necessario avere effettuato il deposito cauzionale di € 258,23 alla Tesoreria Provinciale dello Stato previa costituzione deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

La cauzione è dovuta soltanto con il primo avvio dell'attività svolta presso la sede legale/principale o presso un'unità locale.
Quando l'attività è esercitata presso più sedi o unità locali nella stessa Provincia la prestazione della Cauzione è dovuta un'unica volta con il primo avvio dell'attività (pertanto non sono dovute tante Cauzioni quante sono le sedi presso le quali è avviata l'attività).
Diversamente, laddove l'attività è esercitata in più sedi o unità locali ubicate in Province diverse, è dovuta la prestazione della Cauzione per il primo avvio dell'attività in Provincia di Treviso o Belluno.

In caso di cessazione dell'attività l'impresa deve chiedere al Registro delle imprese lo svincolo della cauzione, compilando il riquadro "svincolo della cauzione" della sezione "MODIFICHE" del modello "MEDIATORI MARITTIMI".

Incompatibilità

L'attività di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico (escluso l'impiego pubblico con part-time non superiore al 50%) o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima.

Esami

Gli esami si svolgono presso la Camera di Commercio capoluogo di Regione (Camera di Commercio di Venezia Rovigo).

Titolo di studio o esperienza professionale svolta all'estero

La Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero o di esperienza professionale svolta all'estero da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.
Per tale riconoscimento occorre rivolgersi al Ministero dello Sviluppo economico seguendo le istruzioni presenti sul sito al seguente link. "Servizi e professioni"

Pratica Telematica di Inizio Attività - Documentazione da produrre

L'impresa che intende svolgere l'attività di mediatore marittimo deve presentare, utilizzando la piattaforma “DIRE” o altro software compatibile, una pratica telematica di inizio attività al Registro delle Imprese del luogo dove intende svolgere l'attività, allegando:

 

  • Modello – MEDIATORI MARITTIMI (in formato XML e PDF/A) compilabile direttamente dal TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE nella piattaforma Dire (Direttiva Servizi – Modello attività) o programmi compatibili nelle Sezioni: ANAGRAFICA IMPRESA, SCIA, REQUISITI (dichiarazione di aver conseguito in data… il titolo di studio di .... e di aver superato presso la CCIAA di.... in data…. l’esame…).
    I files devono essere firmati dal Titolare/Legale rappresentante digitalmente o autografamente (se non in possesso di firma digitale) .
  • Modello Intercalare REQUISITI (in formato XML e PDF/A) compilabile direttamente nella piattaforma Dire (Direttiva Servizi – Modello Intercalare Requisiti) solo in caso di dimostrazione dei requisiti abilitativi da parte degli ulteriori legali rappresentanti di società successivi al primo e da ogni altro soggetto che svolge a qualsiasi titolo l’attività per conto dell’impresa. I files devono essere firmati digitalmente o autografamente (se non in possesso di firma digitale) da ciascun soggetto dichiarante.
  • Modello Dichiarazione antimafia
  • Copia del deposito cauzionale di € 258,23 da effettuarsi alla Tesoreria Provinciale di Stato (per la costituzione del deposito è necessario rivolgersi alla Ragioneria Territoriale - Riviera S. margherita 60 – Treviso) a favore della Camera di Commercio di Treviso –Belluno.
  • Copia documento d’identità del titolare/legale/i rappresentante/i in caso di firme autografe

Si precisa che la data di inizio dell'attività deve essere contestuale all'invio della pratica telematica, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e successive modifiche.

 

Per la corretta compilazione della pratica telematica accedere a DIRE

NOTA BENE

Anche in caso di utilizzo di programmi diversi da DIRE deve essere compilata la specifica modulistica Ministeriale (Allegato A – Modello Mediatori Marittimi e Allegato B – Modello Intercalare REQUISITI), in formato XML E PDF/A compilabile telematicamente all’interno dell’applicativo utilizzato.

Detti modelli dovranno essere allegati alla pratica telematica sottoscritti digitalmente dal/i soggetto/i interessato/i e dall'intermediario oppure sottoscritti con firma autografa dal/i soggetto/i interessato/i e digitalmente dall'intermediario, in quest’ultimo caso sarà necessario scansionare la suddetta modulistica. 

Al Modello Mediatori Marittimi dovrà essere attribuito il codice documento C36
Al Modello Intercalare REQUISITI dovrà essere attribuito il codice documento C37

Cessazioni

All'atto di cessazione dell'attività il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante di società, al fine di conservare il proprio requisito professionale può entro 90 giorni dalla data di cessazione della stessa, iscriversi nell'apposita sezione del REA - trasmettendo una pratica telematica di iscrizione: "Persona Fisica non esercitante attività d'impresa per le attività di mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi" allegando: il modello MEDIATORI MARITTIMI compilato nella Sezione ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (A REGIME) sottoscritto dall'interessato (firma del soggetto che presenta il modello MEDIATORI MARITTIMI) e firmato digitalmente dall'intermediario.

Modulistica

Dichiarazione disposizioni antimafia

Provvedimenti Sanzionatori

Sanzioni Disciplinari

L'art. 18 della L. 478/1968 prevede possano essere inflitte le seguenti sanzioni:

  1. l'ammonimento, che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;
  2. la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
  3. la sospensione dall'esercizio della attività per un periodo non superiore a 12 mesi;
  4. l'inibizione perpetua dell'attività (ex radiazione dal ruolo).

L'art. 17 della L. 478/1968 prevede inoltre:
"Il mediatore marittimo che abbia subito una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare."

Sanzioni Penali

L'art. 25 della L. 478/1968 prevede:
"L'esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo prescritta dall'articolo 1, quando non costituisca più' grave reato, è punito a norma dell'articolo 665 del codice penale."

L'art. 27 del D.M. 66/1973 prevede inoltre la denuncia all'Autorità giudiziaria di coloro che esercitano abusivamente la professione di mediatore marittimo.

Normativa di riferimento

Articolo 1754 del codice civile
Legge 478/1968
Decreto MICA 10/12/1968
DPR 66/1973
D.Lgs. 59/2010 - art. 75
Circolare MSE n. 3635/C del 6 maggio 2010
Circolare MSE n. 3637/C del 10 agosto 2010
D.M. 26 ottobre 2011 - Mediatori Marittimi
Circolare MSE n. 3648/C del 10 gennaio 2012
D.Lgs. 147/2012 - art. 13
Decreto MSE 23 aprile 2013
Circolare MSE n. 3662/C del 10 ottobre 2013
Nota MSE prot. n. 227897 del 29 dicembre 2014

NEWSLETTER

Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa