Il sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti per la propria funzionalità. Continuando la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie. Per saperne di più consulta la nostra Cookie Policy | Chiudi avviso

Homepage / Modulistica e costi / Costi / Note - Diritti di Segreteria

Note

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese
Numero voce tabella diritti Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita
1 1 I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con esclusione delle società semplici costituite ai sensi dell'articolo 2251 ss. del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla voce 4.
Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%.
Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sede secondaria ancorché ubicata in provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di s.r.l.
Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3.
2 1.2 Il diritto si applica, indipendentemente dalla natura dell'impresa, anche alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni del contratto di rete effettuate da parte delle imprese di riferimento, ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
3 1.2, 3.2 I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 a seguito della soppressione dei relativi ruoli, svolte in forma di società che si iscrivono nel registro delle imprese.
4 1, 3, 4 Tali diritti non sono dovuti esclusivamente nel caso di domande di Comunicazione Unica inviate ai soli fini previdenziali, assistenziali o fiscali
5 1, 4 In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.
6 1, 4, 5 Tali diritti si applicano alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione di quanto previsto alla nota della voce 36.
7 2 Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica.
Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%.
Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l'elenco dei soci.
8 2.1, 2.2 Gli importi relativi alle pratiche di deposito bilancio sono maggiorati per l'anno 2010 di Euro 2,7, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2009 (articolo 2, comma 86 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
9 3 Il diritto si applica per:
- comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività
- comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali
- cambio di domicilio delle persone in carica
- cessioni o affitti d'azienda
- trasferimento di sede all'interno dello stesso comune
- richieste di rettifica di atti e dati già iscritti.
È esente dal pagamento del diritto di segreteria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche.
Per le imprese di cui alle leggi:
- al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 - Imprese di installazione impianti
- alla legge n. 122/1992 - Imprese di autoriparazione
- alla legge n. 82/1994, D.P.R. n. 274/1997 - Imprese di pulizia
- alla legge n. 57/2001, D.I. n. 221/2003 - Imprese di facchinaggio
il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a Euro 15,00.
10 4 Nel caso di dichiarazioni di inizio attività presentate da imprese che solo per effetto della Comunicazione Unica, e non per diverse disposizioni inerenti il Registro delle imprese, sono state precedentemente iscritte inattive nel Registro delle imprese l'importo del diritto di segreteria non è dovuto.
Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale. Si applica, inoltre, all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorché ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa.
Per le imprese di cui alle leggi:
- al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37- Imprese di installazione impianti
- alla legge n. 122/1992 - Imprese di autoriparazione
- alla legge n. 82/1994, D.P.R. n. 274/1997 - Imprese di pulizia
- alla legge n. 57/2001, D.I. n. 221/2003 - Imprese di facchinaggio
il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a Euro 9,00.
11 4.2 I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 a seguito della soppressione dei relativi ruoli, svolte in forma di imprese individuali e per quelle tenute all'iscrizione nel REA.
I diritti si applicano fino al 12 maggio 2013, ai casi di aggiornamento della posizione nel registro delle imprese e nel REA delle imprese attive e già iscritte nei ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Il diritto si applica, indipendentemente dalla natura dell'impresa, anche alle iscrizioni del contratto di rete effettuate da parte delle imprese aderenti, ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 così come modificato dal comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
12 6.1 Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio.
13 9.12, 10.7, 11.6, 12.7, 13.6 Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese.
14 10.6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 41.2 È esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import/export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.
15 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32.2, 35.2 I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.
16 13 Solo ai fini dell'applicazione di tale voce di diritto di segreteria per «terminale remoto» si devono intendere le associazioni e gli ordini con convenzione nazionale Telemaco.
17 14, 15, 16, 17, 18, 19, 35.1 I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite sportello telematico attivato dalla camera di commercio della sede o residenza, comprendono i costi del servizio telematico.
18 14, 17, 20, 23, 26, 29 Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali.
19 14.1, 20.1, 26.1 Si intende per visura ordinaria delle società di capitale il documento composto da: informazioni dallo statuto, capitale sociale, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, amministratori, sindaci, titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda, fusioni/scissioni, subentri, attività albi e ruoli, soci e titolari di diritti su quote e azioni.
20 14.14, 20.14, 26.14 Si intende per fascicolo delle società di capitale il documento composto dalla visura ordinaria, lo statuto vigente, l'ultimo bilancio depositato, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
21 14.20, 15.17, 16.8, 20.21, 21.17, 22.8 Gli importi relativi verranno restituiti automaticamente a seguito dell'invio telematico, entro 30 giorni, di un'istanza al registro delle imprese per la medesima impresa.
22 15, 18, 21, 24, 27, 30 Il diritto si applica alle società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.
23 15.1, 21.1, 27.1 Si intende per visura ordinaria delle società di persone il documento composto da: informazioni da patti sociali, informazioni patrimoniali, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, soci e titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda, fusioni/scissioni, subentri, attività albi e ruoli.
24 15.11, 21.11, 27.11 Si intende per fascicolo delle società di persone il documento composto dalla visura ordinaria, i patti sociali con le modifiche depositate, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
25 16, 19, 22, 25, 28, 31 Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA.
26 16.1, 22.1, 28.1 Si intende per visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme il documento composto da: informazioni costitutive, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, titolari di cariche, trasferimento di ramo d'azienda, fusioni/scissioni, subentri, attività albi e ruoli.
27 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31 La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese.
28 17.1, 18.1, 19.1, 23.1, 24.1, 25.1, 29.1, 30.1, 31.1 Si intende per visura storica il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche.
29 17.6, 18.5, 23.6, 24.5, 29.6, 30.5 Si intende per fascicolo storico il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata.
30 32 Gli importi sono differenziati per le diverse tipologie di elenchi a seconda del contenuto informativo.
31 33 L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo.
32 33.3 Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di 0,10 euro di cui al punto 31.2. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili.
La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.
33 34 Il diritto si applica:
1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa;
2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal regolamento CE n. 1103/1997 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'articolo 17, commi da 1 a 5 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
34 35 I diritti non sono dovuti nel caso la ricerca anagrafica sia seguita dalla richiesta di un certificato, una visura, un fascicolo, una copia di atto o bilancio.
35 36 Il diritto si applica alle iscrizioni ex articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alle iscrizioni di cui all'articolo 3 del decreto 8 marzo 2010, n. 65. Il diritto non si applica nel caso di imprese già iscritte all'Albo alla data di entrata in vigore del decreto 8 marzo 2010, n. 65 e che presentano domanda di iscrizione anche alla sezione prevista dall'articolo 3 del decreto 8 marzo 2010, n. 65.
36 38 Il servizio ha durata annua ed è dovuto per ciascun sito Internet su cui è inserito «CertImpresa». Nel caso l'impresa richieda il servizio per la prima volta, il diritto non è dovuto per il primo anno.
37 39 Tale importo è dovuto sia che la richiesta sia effettuata dall'interessato allo sportello camerale che telematico.
38 40.1, 40.2 Per grafo si intende la rappresentazione grafica, contenuta in un'unica videata, di informazioni su imprese e/o persone collegate fra loro da relazioni quali il possesso di quote, azioni oppure la presenza di una carica (es. amministratore o sindaco). Per le imprese saranno riportate, oltre ad un'icona che le rappresenta, alcuni dati minimi che ne consentono l'identificazione, quali la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della sede, il codice fiscale. Analogamente per le persone, oltre all'icona saranno disponibili: cognome e nome, codice fiscale e data e luogo di nascita.
39 42.1 Per «primo dispositivo» si intende uno dei singoli dispositivi di ciascun gruppo di dispositivi rilasciato contestualmente alla stessa unità locale.
Tali diritti sono dovuti anche nel caso di variazione successiva che comporti il rilascio di un nuovo dispositivo.
40 42.2 Tali diritti sono dovuti nel caso di rilascio di eventuali dispositivi aggiuntivi alla stessa unità locale, consegnati contestualmente al primo o, comunque, contestualmente ad un dispositivo cui si applichi invece il diritto di segreteria di cui al punto 42.1.
41 43 Tale diritto è dovuto nel caso di rilascio delle tessere personali di riconoscimento ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, ai soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 e ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478.

Linguaggio adeguato alla Parità di Genere (PDG)

NEWSLETTER

Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa

Per informazioni:

Registro Imprese - Imprese Individuali e REA

Sede di Belluno
Piazza Santo Stefano, 15/17 - 32100 Belluno,
Tel. 0422 595321 Il servizio telefonico è sospeso dal 16/06/2025 al 31/08/2025
e-mail: registro.imprese@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)

Orario
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì
pomeriggio: giovedì 15.00 - 16.30
AGOSTO: servizio sospeso
Santo Patrono: 11 novembre

Capo Settore: Paolo Grigoletto
Capo Ufficio: Daniela Guadagnin

Registro Imprese - Imprese Individuali e REA

Sede di Treviso
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 2° piano
Tel. 0422 595321 Il servizio telefonico è sospeso dal 16/06/2025 al 31/08/2025
e-mail: registro.imprese@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)

Prenotazione appuntamentoSportello Online

Orario
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì
pomeriggio: mercoledì 15.00 - 16.30
AGOSTO: servizio sospeso
Santo Patrono: 27 aprile

Capo Settore: Paolo Grigoletto
Capo Ufficio: Daniela Guadagnin