Le Legge n. 580/1993 di riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, in apertura all'articolo 1, fornisce la definizione di Camere di commercio, attribuendo loro la fisionomia di enti pubblici dotati di "autonomia funzionale".
E' un'affermazione interessante se si considera che attribuisce alle Camere la responsabilità della rappresentanza di interessi specifici di una determinata comunità, nel nostro caso della «Comunità delle imprese».
Il legislatore va oltre: definisce anche il perimetro delle funzioni degli enti camerali, introducendo novità interessanti (e altrettanto sfidanti) in occasione dell'ultima Riforma camerale disciplinata dal D.Lgs. n. 219/2016, tanto da riscrivere interamente l'articolo 2 della citata Legge, attribuendo una rosa ricca di compiti, ovvero:
Alla Camera di commercio è dato sviluppare i compiti illustrati nell'ambito dell'autonomia finanziaria e normativa che le sono riconosciute. Tuttavia non li sviluppa in modo isolato ma in stretto coordinamento e collaborazione con:
Alla Camera di commercio è dato sviluppare i compiti illustrati nell'ambito dell'autonomia finanziaria e normativa che le sono riconosciute.
Tuttavia non li sviluppa in modo isolato ma in stretto coordinamento e collaborazione con:
Va ricordato che sul tema delle partecipazioni (con particolare riferimento a quelle societarie), la Corte dei Conti ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze esercitano una costante vigilanza sia sotto il profilo dell’efficienza e dell’economicità, sia sotto il profilo della trasparenza. La normativa sulla trasparenza, inoltre, impone all’Ente particolari obblighi di pubblicazione nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, alla quale si rimanda per la consultazione puntuale delle partecipazioni camerali.
Tra i soggetti partecipati, è utile citarne alcuni che rappresentano una sorta di “braccio operativo” della Camera di commercio di Treviso - Belluno, poiché posseggono le caratteristiche e le competenze tecniche specifiche che l’Ente per sua natura non può sviluppare al suo interno, e che vengono espresse in particolari contesti strettamente operativi di rilievo per il territorio di competenza.
In particolare: t2i – Trasferimento tecnologico e innovazione S.c.ar.l. (per l’innovazione tecnologica); Associazione Curia Mercatorum (per i servizi di mediazione ed arbitrato); Venicepromex Agenzia per l'internazionalizzazione società consortile a r.l. (per l’internazionalizzazione delle imprese); Fondazione Marca Treviso, Fondazione DMO Dolomiti, Fondazione Dolomiti Unesco, Associazione Mirabilia Network e Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (per la promozione territoriale e turistica del territorio e dei siti UNESCO); Associazione Unioncamere del Veneto (per la rappresentanza regionale delle 5 Camere di commercio venete, in particolare nel rapporto con la Regione).
La Camera di Commercio, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria e normativa, adotta una serie di atti e documenti.
Diversamente invece, la vigilanza sul sistema camerale spetta al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato e alle regioni nelle materie di propria competenza.
La Legge citata n. 580/1993 definisce anche il concetto di circoscrizione territoriale entro la quale la Camera esercita la propria azione, che nel caso della nostra Camera di commercio è rappresentata dalle province di Treviso e di Belluno.
Nelle sedi maggiori e staccate presta servizio il personale camerale organizzato in aree dirigenziali a loro volta strutturati in settori e uffici. L'articolazione dei servizi è consultabile nel sito web istituzionale in Amministrazione trasparente alla voce Organizzazione.
Aggiornamento pagina: 10 settembre 2024
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