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Diritto Annuale 2013

Con D.P.C.M. 13 Giugno 2013 (195 Kb), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 Giugno 2013, n. 139, sono stati differiti i termini di effettuazione dei versamenti delle imposte per alcuni contribuenti.

Il differimento dei termini di versamento si applica anche al diritto annuale.

I contribuenti che possono fruire del differimento termini sono:

  • Tutti i contribuenti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le scadenze sopra indicate per tali soggetti sono prorogate al:

  • 8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione;
  • 20 agosto 2013, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.12.2012 è stato confermato che le misure fisse, le aliquote e le misure transitorie stabilite dal D.M. 21 aprile 2011 (29 kb), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2011, n. 127, resteranno immutate anche per l'anno 2013. Pertanto:

  • Le societĂ  semplici con ragione sociale agricola o non agricola e le societĂ  di avvocati iscritte nella sezione speciale saranno tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente ma, transitoriamente, dal 2011 sono obbligate al versamento di un diritto annuale in misura fissa:
    • le societĂ  semplici agricole sono tenute al versamento di € 100,00 per la sede e di € 20,00 per eventuali unitĂ  locali
    • le societĂ  semplici non agricole e le societĂ  di avvocati sono tenute al versamento di € 200,00 per la sede e di € 40,00 per eventuali unitĂ  locali
  • Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese sono tenute dal 2011 al versamento di un diritto in misura fissa (€ 200,00) in luogo di una misura commisurata al fatturato
  • Le sedi di soggetti iscritti esclusivamente nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), non tenute fino al 2010 al versamento di alcun diritto annuale, sono tenute dal 2011 al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa pari ad € 30,00 (nulla è dovuto per eventuali unitĂ  locali)(art. 2 co. 3 D.M. 21 aprile 2011)
  • Si ricorda che per le unitĂ  locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero deve essere versato, per ciascuna di esse, un importo pari ad € 110,00 (art. 5 commi 2 e 3 D.M. 21 aprile 2011)

La scadenza per il pagamento è fissata al 16 giugno 2013, ma poiché cade di domenica, è possibile il versamento entro il 17/06/2013 oppure con maggiorazione dello 0,40% entro il 17/07/2013.
Per le società di capitali con chiusura esercizio al 31/12 che approvino il bilancio dopo il 31 maggio la scadenza resta al 16/07/2013.

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Diritto Annuale

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