Con D.P.C.M. 13 Giugno 2013 (195 Kb), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 Giugno 2013, n. 139, sono stati differiti i termini di effettuazione dei versamenti delle imposte per alcuni contribuenti.
Il differimento dei termini di versamento si applica anche al diritto annuale.
I contribuenti che possono fruire del differimento termini sono:
Le scadenze sopra indicate per tali soggetti sono prorogate al:
Con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.12.2012 è stato confermato che le misure fisse, le aliquote e le misure transitorie stabilite dal D.M. 21 aprile 2011 (29 kb), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2011, n. 127, resteranno immutate anche per l'anno 2013. Pertanto:
La scadenza per il pagamento è fissata al 16 giugno 2013, ma poiché cade di domenica, è possibile il versamento entro il 17/06/2013 oppure con maggiorazione dello 0,40% entro il 17/07/2013.
Per le società di capitali con chiusura esercizio al 31/12 che approvino il bilancio dopo il 31 maggio la scadenza resta al 16/07/2013.
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