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Rilascio autorizzazioni ai centri tecnici (officine autorizzate)

In vigore dal 6 maggio 2023 il D.M. 23 febbraio 2023

 

Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 94 del 21 aprile 2023 è stato pubblicato il nuovo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 23 febbraio 2023 sulle  "Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico".

Dal 6 maggio 2023 cambia così la disciplina dettata per i Centri tecnici autorizzati al montaggio, alle riparazioni e ai controlli periodici dei tachigrafi analogici, digitali e intelligenti installati sui veicoli commerciali.

Il nuovo decreto disciplina, in particolare:

  • i requisiti dei centri tecnici (articolo 7),
  • l’autorizzazione per l’esecuzione degli interventi tecnici di durata biennale (articolo 8)
  • e il rinnovo dell’autorizzazione (articolo 9),
  • la sorveglianza cui i centri tecnici sono sottoposti (articoli 19 e 20).

In particolare, i Centri tecnici dovranno soddisfare i requisiti previsti nell’allegato I, paragrafo 1 (requisito di buona reputazione), paragrafo 2 (requisiti tecnici generali) e paragrafo 3 (requisiti tecnici dei mezzi e delle apparecchiature). Al paragrafo 3, in particolare, è riportato lo Schema di requisiti e controlli della strumentazione che definisce le caratteristiche tecniche essenziali e i controlli periodici (interni e esterni) della strumentazione di intervento tecnico.

L’articolo 26 detta la disciplina transitoria per i centri tecnici autorizzati agli interventi tecnici sui tachigrafi analogici, digitali e intelligenti ma anche per le officine autorizzate agli interventi tecnici sui soli tachigrafi analogici.

L'entrata in vigore del decreto è prevista il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione e pertanto le nuove regole saranno in vigore dal prossimo 6 maggio 2023.

I Centri tecnici, in occasione della trasmissione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione, dovranno rilasciare una dichiarazione di impegno ad adeguarsi ai nuovi requisiti fissati. Il rinnovo sarà disposto dalla Camera di Commercio sulla base di tale impegno e avrà durata di due anni. Entro il successivo rinnovo, i Centri tecnici dovranno dimostrare l’avvenuto adeguamento ai nuovi requisiti.

I Centri tecnici autorizzati ad operare anche sui tachigrafi analogici, per proseguire l’attività, entro la scadenza di due anni dal rinnovo dell’autorizzazione agli interventi sui tachigrafi digitali, dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti e presentare una istanza per il rilascio di un'autorizzazione unica.

Le officine autorizzate agli interventi sui soli tachigrafi analogici, per proseguire l’attività, dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti e presentare, entro il termine di 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto (6 novembre 2024), una istanza di conformazione.

Al contrario, le autorizzazioni rilasciate per gli interventi tecnici sui soli tachigrafi analogici decadranno trascorsi 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto (6 novembre 2024).

Nei prossimi mesi l’Ufficio Servizi metrologia legale fornirà informazioni più dettagliate sui tempi e sulle modalità per l’adeguamento dei centri tecnici ai nuovi requisiti previsti al fine di proseguire l’attività autorizzata.

Consulta Il testo integrale del decreto ministeriale 23 febbraio 2023 

 

 

I contenuti che seguono in questa pagina sono in corso di revisione

 

L'installazione, la riparazione, la tarature e la verifica periodica dei tachigrafi digitali possono essere eseguiti esclusivamente dai "centri tecnici" autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto Ministeriale 10 agosto 2007).

Officine autorizzate al montaggio e alla taratura del tachigrafo digitale

L'elenco delle officine è disponibile al seguente link: www.metrologialegale.unioncamere.it

Caratteristiche dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale sopra indicato e dal relativo allegato, assegnando al centro tecnico un codice identificativo.
L'autorizzazione dura un anno ed è rinnovabile a condizione che sussistano i requisiti previsti.

Possono essere autorizzati in qualità di centri tecnici:

  1. i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati cronotachigrafi digitali
  2. i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali
  3. i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali, nonché le officine concessionarie
  4. le officine di riparazione dei veicoli nel settore meccanico o elettrico

I soggetti indicati ai precedenti punti 1 e 2, oltre a svolgere la attività di montaggio ed attivazione dei cronotachigrafi digitali installati nel corso della fabbricazione dei veicoli, possono richiedere di svolgere anche i controlli periodici, incluse la determinazione degli errori e le riparazioni.
In questo caso, oltre ad essere iscritti al Registro delle Imprese, devono disporre di un sistema di garanzia della qualità certificato, in cui è presente l'attività di taratura e prova di strumenti di misura.

Esclusioni

I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada. Detto divieto non opera nei confronti dei soci, dei dirigenti e del personale dei centri tecnici che partecipano ad imprese che svolgono attività di vendita di veicoli, cui è correlata un'attività di trasporto e di locazione senza conducente di veicoli a terzi, a condizione che il centro tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprietà dell'impresa di vendita cui è correlata l'attività di trasporto o di noleggio.

Come fare

Le officine, con sede nella provincia di Treviso, che intendono ottenere l'autorizzazione, presentano all'Ufficio Servizio Metrologia Legale della Camera di Commercio (che svolgerà l'esame istruttorio preventivo) una domanda in bollo al Ministero dello Sviluppo Economico, allegando attestazione del versamento dei diritti di segreteria.

Costi

  • Montaggio e riparazione cronotachigrafi: rilascio prima autorizzazione: € 370,00
  • Montaggio e riparazione cronotachigrafi: rilascio successive autorizzazioni: € 260,00
  • Montaggio e riparazione cronotachigrafi: rinnovo annuale delle autorizzazioni: € 185,00

Modulistica

La modulistica da utilizzare nelle varie casistiche è disponibile nel sito di Unioncamere - Metrologia Legale.

Variazioni

Il centro tecnico comunica le variazioni dei dati al Ministero delle Attività Produttive ed a Unioncamere tramite l’Ufficio Servizio Metrologia Legale.
Il Ministero annota le variazioni sull'autorizzazione già concessa, oppure, a seconda delle variazioni dichiarate, invita il richiedente a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

 

 

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