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L'immissione in commercio di un prodotto con etichetta "Made in Italy" è possibile solo se:
- è stato integralmente fabbricato sul territorio nazionale
- oppure, se in parte prodotto o fabbricato all’estero, ha subito in Italia l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un nuovo prodotto o abbia rappresentato una fase importante del processo di lavorazione.
Lo ha chiarito la Cassazione penale, con Sentenza della Sez. III del 23.9.2005 n. 34103.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate costituisce violazione degli artt. 517 c.p. e 4, comma 49 della legge 24.12.2003 n. 350, in quanto condotta idonea ad ingannare il consumatore circa l’origine della merce.