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La legge n. 173 del 17 agosto 2005 - pubblicata sulla G.U. del 2 settembre 2005 - è intervenuta sulla materia delle vendite piramidali e sulle vendite a domicilio.
Vendite piramidali
("catene di Sant’Antonio", giochi, piani di sviluppo, ecc.)
Per arginare un fenomeno che ha provocato vere e proprie truffe a carico di ignari cittadini, la legge prevede che le iniziative rivolte esclusivamente a reclutare nuovi soggetti, a loro volta invitati a cercare nuovi "adepti" sono vietate e punite con l’arresto da sei mesi ad un anno, e con l’ammenda da 100.000 a 600.000 euro.
(Si presume che la vendita sia vietata quando il soggetto reclutato ha l’obbligo di acquistare grandi quantità di prodotti, senza poter restituire la merce invenduta, oppure deve pagare una certa somma per far parte dell’organizzazione - o per rimanervi-, o infine gli viene richiesto di acquistare beni o servizi, compresi materiale didattico e corsi di formazione estranei o non proporzionati all’attività svolta.)
Vendite a domicilio
Gli incaricati alle vendite a domicilio devono essere muniti di un tesserino di riconoscimento rilasciato dall’azienda per cui lavorano e non hanno alcun obbligo di acquistare i prodotti o servizi commercializzati, ad eccezione del materiale dimostrativo.
Il loro compenso è costituito dalle provvigioni sugli affari che hanno avuto regolare esecuzione, ed è stabilito per iscritto.
Anche l’incarico va provato per iscritto. Gli incaricati, salva espressa autorizzazione scritta, non possono riscuotere somme dagli acquirenti a titolo di corrispettivo, né concedere sconti o dilazioni di pagamento.