Obbligo di comunicazione dell'indirizzo al Registro Imprese
L'articolo 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", successivamente convertito in legge, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha stabilito l'estensione dell'obbligo di iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nel Registro imprese, già previsto per le società, anche alle imprese individuali.
In particolare:
L'ufficio del Registro imprese che riceve una domanda di modificazione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di PEC, sospende la domanda fino ad integrazione con detto indirizzo e comunque per 45 giorni (art. 5, c. 2).
Decorsi i 45 giorni previsti dalla norma, in mancanza della regolarizzazione di cui sopra, l'Ufficio non potrà che respingere l'istanza (nota Unioncamere n. 16688 del 9.7.2013).
NOTA BENE
Con comunicazione del 2.4.2013, prot. 53687, il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato che "nel vigente quadro normativo, che ricollega l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di PEC al Registro imprese all'iscrizione di detto indirizzo nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti), e quindi regola le modalità dei rapporti tra impresa e Amministrazione, è necessario che l'indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi".
Per tale motivo InfoCamere ha predisposto negli strumenti di compilazione delle pratiche telematiche un avviso all'utenza del seguente tenore: "ATTENZIONE - L'imprenditore individuale deve fornire l'indirizzo PEC dell'impresa stessa. Non è possibile indicare indirizzi PEC di soggetti terzi."
Si ricorda anche che la cosiddetta "PEC al Cittadino" (CEC-PAC), con dominio @postacertificata.gov.it, NON può essere iscritta nel Registro Imprese (nota n. 5527 del 26.7.2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale).
COMUNICARE LA PEC
Per effettuare l'adempimento relativo alla comunicazione dell'indirizzo PEC è necessario procedere alla trasmissione di una pratica telematica mediante una delle seguenti opzioni:
Si rammenta che tutte le pratiche contenenti esclusivamente l'iscrizione dell'indirizzo di PEC nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria (Nota Ministero sviluppo economico 31660 del 25.2.2013; Risoluzione Agenzia delle Entrate 45/E del 5.7.2013).
Nel sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale è disponibile l'Elenco dei gestori autorizzati a rilasciare la PEC.
NOTA BENE: la cosiddetta "PEC al Cittadino" (CEC-PAC), con dominio @postacertificata.gov.it, NON può essere iscritta nel Registro Imprese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione FAQ > argomento PEC.
*** (Notizia pubblicata il 19/12/2012) ***
NEWSLETTER
Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa