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Nuove modalità di iscrizione per agenti, mediatori, mediatori marittimi e spedizionieri

Operative dal 13 maggio le nuove norme che sopprimono i ruoli

Il 13 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che prevedono nuove modalità d'iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti d'affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, con la definitiva soppressione dei rispettivi Ruoli (ora sostituiti dal Registro Imprese).

Le nuove procedure non modificano i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa di settore.

In sintesi gli adempimenti introdotti con i decreti sono i seguenti:

  1. Nuove iscrizioni

    I soggetti che intendono iniziare una delle attività sopra indicate devono presentare, esclusivamente per via telematica tramite la procedura "COMUNICA", una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), utilizzando l'apposito modello ministeriale.
    La SCIA dev'essere allegata alla domanda di iscrizione o di inizio attività al Registro delle Imprese corredata dalle certificazioni e delle dichiarazioni previste dalla Legge.
    La data di inizio di attività deve coincidere con la data di presentazione della domanda. È richiesta la presentazione di una SCIA per ogni unità locale operativa.
    La Guida per le pratiche telematiche.
  2. Soggetti in attività alla data del 12.5.2012

    Le imprese (società o imprese individuali) che, alla data del 12 maggio 2012, risultano attive ed iscritte all'ex Ruolo per una delle attività citate devono inviare, entro il 12 maggio 2013 (prorogato al 30 settembre 2013), un'apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell'impresa.
  3. Persone fisiche non in attività

    Coloro che risultano iscritti nei Ruoli soppressi, ma che attualmente non svolgono l'attività possono - entro il 12 maggio 2013 - iscriversi nell'apposita sezione REA; tale adempimento non riguarda gli spedizionieri.

Per informazioni

Ufficio Abilitazioni
e-mail abilitazioni@tv.camcom.it

*** (Notizia pubblicata il 07/05/2012) ***

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