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Entrata in vigore della Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)

in sostituzione della “dichiarazione d'inizio attività - D.I.A.”

Con legge n. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, in vigore dal 31.7.2010, è stata introdotta una nuova versione dell'art. 19 L. 241/1990, definendo il passaggio dalla “dichiarazione d'inizio attività - D.I.A.” alla “Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A.”.

La nuova disciplina prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, ove non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una “segnalazione” dell'interessato che dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relative agli stati e qualità personali ed alla sussistenza dei citati requisiti.

L'attività oggetto della segnalazione potrà essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Oltre alle sanzioni penali già previste dalla legge nel caso di false o non veritiere dichiarazioni, la norma prevede che "ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara od attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti è punito con la reclusione da uno a tre anni". Si raccomanda pertanto ulteriore prudenza nella presentazione di tali segnalazioni.

Per quanto concerne la materia degli intermediari commerciali (agenti d'affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri), recentemente modificata dalla Direttiva servizi di cui al D.Lgs. 59/2010, viene ora previsto un avvio dell'attività contestuale alla presentazione della S.C.I.A., contenente i riferimenti al possesso dei requisiti di legge, e non più differito come nella precedente versione della norma. La S.C.I.A. andrà quindi obbligatoriamente compilata in ogni sua parte ed allegata alla pratica di attivazione presentata al Registro imprese mediante applicativo ComUnica.

La modulistica relativa alle S.C.I.A. di competenza camerale è in fase di revisione e verrà quanto prima pubblicata in questo sito web; nel frattempo è possibile continuare ad utilizzare la precedente versione.

*** (Notizia pubblicata il 06/08/2010) ***

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