Previste sanzioni amministrative per mancata o incompleta trasmissione dei dati
In relazione alla precedente notizia, si comunica che dal 16 settembre 2026 termina il regime transitorio definito dalla legge n. 26/2026 relativo all'utilizzo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti cartaceo alternativo al FIR in formato digitale definito dalla normativa RENTRI.
Da tale data, infatti, il FIR digitale (xFIR) diviene la procedura ordinaria e obbligatoria di documentazione della movimentazione dei rifiuti per la generalità dei soggetti iscritti al RENTRI.
Si tratta di un passaggio operativo importante verso un modello di tracciabilità interamente digitale, fondato sullo scambio di dati in tempo reale, a seguito del quale tutti gli operatori della filiera del rifiuto (produttori, trasportatori, impianti di destinazione) dovranno verificare di essere pronti a gestire correttamente le nuove procedure e i relativi flussi digitali.
Inoltre, dal 15 settembre 2026 diventano operative le sanzioni previste dall'articolo 258 del Testo unico ambientale per la mancata o incompleta trasmissione dei dati dei FIR al RENTRI; tali violazioni comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative (da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per quelli pericolosi).
Per maggiori informazioni consulta il portale RENTRI
*** (Notizia pubblicata il 10/09/2026) ***
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