In caso di inadempimento sarà precluso l'accesso alle agevolazioni previste dai Bandi di concorso camerali
Con l'art. 1, comma 101 della legge 213/2023 è stato introdotto nell'ordinamento giuridico l'obbligo per le imprese, ad esclusione di quelle previste all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole), di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Ad oggi, i termini previsti per l'adempimento, definiti dall'art. 1, c. 2 della Legge n. 78/2025, sono i seguenti:
Il successivo art. 1, comma 102 dispone che "dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche".
La Camera è dunque tenuta a verificare, con decorrenza dalle predette date e a seconda della dimensione delle imprese, l'assolvimento dell'obbligo assicurativo, pena la non ammissione al beneficio (deliberazione Giunta camerale n. 77 del 15.7.2025).
La disposizione troverà applicazione per il Bando doppia transizione 2025 e per qualsiasi eventuale ed ulteriore bando di concorso camerale per l'assegnazione di contributi rivolto alle imprese individuate dalla citata Legge n. 213/2023.
Allo scopo è stata anche aggiornata la pagina relativa alle domande più frequenti, con inserimento delle FAQ n. 53 e n. 54.
*** (Notizia pubblicata il 22/07/2025) ***
NEWSLETTER
Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa