Aggiornamenti dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno
L'art. 1, comma 860, della L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, estendendo l'obbligo di possedere ed iscrivere nel registro imprese un indirizzo di domicilio digitale anche a carico di tutti "…gli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
La disposizione si applica alle domande di iscrizione degli atti costitutivi di società di capitali, persone, cooperative e consortili presentate al Registro delle imprese a partire dal 1 gennaio 2025.
A partire dal 15 aprile 2025, anche le società di capitali, persone, cooperative e consortili, già esistenti alla data di entrata in vigore della Legge, hanno l'obbligo di comunicare al Registro Imprese il domicilio digitale degli amministratori e liquidatori, in occasione:
Al di fuori di queste ipotesi, resta ferma la possibilità di comunicare volontariamente il domicilio digitale di amministratori e liquidatori, senza alcun onere da parte dell'impresa.
Agli amministratori e liquidatori è consentita l'indicazione del domicilio digitale della società amministrata o in liquidazione.
Si comunica, come confermato nella nota Unioncamere del 2 aprile scorso, che, diversamente da quanto rappresentato in alcuni articoli di stampa e campagne pubblicitarie, non sussiste alcun termine al 30 giugno 2025 né è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative per i soggetti che - alla data del 1 gennaio 2025 - rivestivano la carica di amministratori di imprese costituite in forma societaria che non provvedano, entro tale data, ad iscrivere il proprio domicilio digitale ai sensi dell'art. 1, comma 860, L. 207/2024. Tale disposizione di legge, infatti, nulla dispone al riguardo.
*** (Notizia pubblicata il 18/06/2025) ***
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