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L'obbligo di domicilio digitale per le società è esteso agli amministratori

A partire dal 15 aprile 2025

L'art. 1, comma 860, della L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, estendendo l'obbligo di possedere ed iscrivere nel registro imprese un indirizzo di domicilio digitale anche a carico di tutti "…gli amministratori di imprese costituite in forma societaria».

 

La disposizione si applica alle domande di iscrizione degli atti costitutivi di società di capitali, persone, cooperative e consortili presentate al Registro delle imprese a partire dal 1 gennaio 2025.

A partire dal 15 aprile 2025, anche le società di capitali, persone, cooperative e consortili, già esistenti alla data di entrata in vigore della Legge, hanno l'obbligo di comunicare al Registro Imprese il domicilio digitale degli amministratori e liquidatori, in occasione

  •  (per società di capitali) del deposito delle pratiche di conferma/nomina delle cariche sociali e variazione dei dati già iscritti (es. poteri, variazione domicilio fisico);
  •  (per le società di persone) del deposito delle pratiche di modifica del contratto sociale dalle quali consegua l'attribuzione della qualifica di socio amministratore/liquidatore o la modifica dei poteri e variazione dei dati già iscritti (es.  variazione domicilio fisico).

Al di fuori di queste ipotesi, resta ferma la possibilità di comunicare volontariamente il domicilio digitale di amministratori e liquidatori, senza alcun onere da parte dell'impresa.

Agli amministratori e liquidatori è consentita l'indicazione del domicilio digitale della società amministrata o in liquidazione.

*** (Notizia pubblicata il 15/04/2025) ***

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