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Mancata comunicazione al Registro Imprese del domicilio digitale dell'impresa (PEC)

Attribuzione d'ufficio di 2.781 domicili digitali/PEC a ditte individuali e società

L'Ufficio Accertamento Violazioni R.I. - REA in data 23/02/2023, 01/03/2023 e 03/03/2023 ha provveduto ad assegnare d'ufficio 2781 domicili digitali come disposto dall'art. 37 DL 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120 pubblicata in G.U. n. 228 del 14/09/2020.

 

La normativa sopra indicata recita testualmente per le società:

“Fatto  salvo  quanto previsto dal primo periodo per le imprese di  nuova  costituzione,  i soggetti di cui al  comma  6,  che  non  hanno  indicato  il  proprio domicilio digitale entro il 1°  ottobre  2020,  o  il  cui  domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle  Imprese ai sensi del comma 6-ter,  sono  sottoposti  alla  sanzione  prevista dall'articolo  2630  del  Codice  Civile,  in   misura raddoppiata. L'ufficio del Registro delle Imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione,  assegna  d'ufficio  un  nuovo  e  diverso  domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di  commercio  di  cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580”.

 

per le ditte individuali:

“Fatto salvo quanto  previsto  dal  primo  periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione  al  Registro  delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane,  le  imprese  individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1°  ottobre  2020,  o  il  cui domicilio digitale è  stato  cancellato  dall'ufficio  del  Registro delle Imprese, sono sottoposte alla sanzione  prevista  dall'articolo 2194 del Codice Civile,  in misura triplicata  previa  diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio  digitale  entro  il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del Registro delle Imprese. ..… L'ufficio del Registro delle Imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore  disponibile  per  ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'iscrizione  del domicilio digitale nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti  dall'imposta  di  bollo  e  dai  diritti  di segreteria”.

 

La procedura prevista dalla normativa, ha richiesto l'analisi di tutti i domicili digitali delle imprese registrate nel Registro delle Imprese delle province di Treviso e Belluno, l'individuazione dei soggetti (imprese individuali o società) sprovvisti di domicilio digitale o con domicilio digitale scaduto e non rinnovato nei termini, l'elaborazione degli elenchi delle società e delle ditte individuali risultate non in regola alla data dell'estrazione. Tali elenchi di imprese sono stati pubblicati nel sito camerale, unitamente ad avvisi cumulativi di diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale presso il Registro delle Imprese.

 

La mancata regolarizzazione del domicilio digitale, nei termini prescritti, ha comportato l'attribuzione d'ufficio di un domicilio digitale reso disponibile nel Cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall'art. 2630 del Codice Civile, in misura raddoppiata per le società, e come indicato dall'art. 2194 del Codice Civile, in misura triplicata per le imprese individuali, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.L. n.76/2020, convertito nella legge n. 120/2020. Si precisa che il domicilio digitale attribuito d'ufficio funziona in sola ricezione e viene trascritto automaticamente in visura dal Registro delle Imprese.

Il pagamento della sanzione prevede un termine massimo di 60 giorni dalla data di notificazione del verbale di contestazione rinvenibile presso il domicilio digitale attribuito.

 

Per informazioni 

Riguardanti l'attribuzione ed il funzionamento del domicilio digitale d'ufficio
Registro delle imprese
tel. 0422 595207 per le società - 0422 595321 per le ditte individuali

Concernenti le sanzioni
Ufficio Accertamento Violazioni R.I. - REA
tel. 0422 595233

*** (Notizia pubblicata il 15/03/2023) ***

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