Attribuzione d'ufficio e sanzione per il 2022
Con riferimento alla notizia del 10 dicembre 2021, si ricorda alle imprese che la mancata comunicazione al Registro delle imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporterà a breve l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale nel Cassetto digitale dell'imprenditore e l'irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicato dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).
Le imprese possono verificare la regolarità della situazione del proprio domicilio digitale consultando il sito web realizzato da Unioncamere:
Nel caso di domicilio digitale non iscritto nel Registro Imprese è possibile utilizzare la procedura "pratiche semplici" per comunicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): la pratica è totalmente gratuita.
Guarda il video tutorial che illustra la modalità di consultazione del Domicilio digitale assegnato d'ufficio all'impresa.
Conosci il Cassetto digitale dell'imprenditore?
Se sei il titolare o legale rappresentante, utilizzando il portale impresa.italia.it puoi accedere gratuitamente alle informazioni ed ai documenti ufficiali e, nel caso di domicilio digitale assegnato d'ufficio ed iscritto nel Registro delle imprese, accedere alle notifiche che riguardano la tua impresa.
*** (Notizia pubblicata il 18/02/2022) ***
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