Dal 13 maggio 2016 l'iscrizione nell'ex Ruolo agenti d'affari in mediazione non costituisce più requisito professionale abilitante
Il D.M. 26 ottobre 2011, entrato in vigore il 13 maggio 2012, oltre ad abrogare il Ruolo mediatori, ha stabilito la decadenza della validità dell'iscrizione nel soppresso Ruolo ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione decorsi 4 anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto (art. 11, comma 3).
Pertanto, a decorrere dal 13 maggio 2016, l'iscrizione nel soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione non potrà più essere fatta valere ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione.
I soggetti che intendono svolgere l'attività economica di agenzia di affari in mediazione dovranno dichiarare il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 2 legge n. 39/1989 così come modificata dall'art. 18 legge n. 57/2001. In particolare, per quanto riguarda i requisiti professionali è necessario:
- aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato uno specifico corso di formazione e, successivamente, avere superato l'esame di idoneità presso la Camera di Commercio
oppure
- essere iscritti nell'apposita sezione del REA (Repertorio Economico Amministrativo). Questo requisito è valido per i mediatori che cessano l'attività ed entro 90 giorni da detta cessazione si iscrivono nell'apposita sezione REA ai fini del mantenimento dei requisiti
Ricordiamo, che sull'argomento è intervenuto recentemente il Ministero dello Sviluppo Economico con apposito Parere n. 97453 del 7 aprile 2016, nel quale si conferma che i soggetti iscritti nel soppresso Ruolo che non hanno provveduto alla loro iscrizione nella sezione speciale persone fisiche del REA entro il 30 settembre 2013 conservano, fino al 12 maggio 2016, la possibilità di far valere come requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività la loro vecchia iscrizione nel soppresso Ruolo.
Con il Parere n. 97453 del 7 aprile 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre precisato che i titoli professionali qualificanti (titolo di studio, corso ed esame) sono titoli definitivi e non a scadenza che possono quindi essere fatti valere anche oltre il 12 maggio 2016.
*** (Notizia pubblicata il 27/05/2016) ***
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